In arrivo le sanzioni per l’IVA trimestrale 2017 non versata

Nelle ultime settimane, i contribuenti che non hanno versato l’IVA relativa al secondo trimestre 2017, dopo l’invito alla compliance, stanno ricevendo gli avvisi bonari con le richieste di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Cosa fare al ricevimento della lettera? Come mettersi in regola?

Le lettere che stanno arrivando ai contribuenti sono le comunicazioni emesse ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72, recapitate via PEC ai contribuenti che non hanno effettuato il versamento dell’IVA dovuta per il secondo trimestre 2017 o per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017 se contribuenti IVA mensili.

L’invio “anticipato” delle richieste di pagamento rappresenta un vero e proprio cambiamento di rotta per tutti i professionisti e imprenditori, abituati a ricevere l’avviso bonario dell’Agenzia delle Entrate solo dopo il termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Durante il periodo che intercorre tra l’invio della dichiarazione annuale ed il ricevimento dell’avviso bonario, il contribuente aveva un congruo termine di tempo per poter regolarizzare la propria situazione dei versamenti IVA avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

L’invio delle liquidazioni periodiche IVA ha avuto come conseguenza una brusca accelerata sui “controlli” perché l’incrocio dei dati dichiarati con i versamenti effettuati (o non effettuati) dai contribuenti, consente al fisco di richiedere in brevissimo tempo l’eventuale IVA omessa, con avviso bonario ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72 e applicazione della sanzione del 10% se le somme si versano entro 30 giorni.

Il riferimento normativo che disciplina le liquidazioni periodiche IVA è il D.L. 78/2010 all’articolo 21-bis (introdotto dal D.L. n. 193/2016). In particolare, il comma 5 afferma che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le risultanze dell’esame dei dati di cui all’articolo 21 del decreto legge 78/2010 e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni inviate nonché la coerenza dei versamenti dell’imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione stessa.

Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell’esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente oppure versare quanto dovuto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

In pratica, se vi è pericolo per la riscossione, l’ufficio può provvedere a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell’imposta anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

L’articolo 21-bis però, dice anche che “si applica l’articolo 54-bis comma 2-bis del DPR n. 633/72 indipendentemente dalle condizioni ivi previste”. Quindi, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo per la riscossione, l’Agenzia può emettere gli avvisi bonari di cui all’art. 54-bis.

Con l’introduzione della norma sulle liquidazioni periodiche IVA trimestrali viene di fatto prevista una deroga alla disciplina ordinaria, autorizzando l’Agenzia delle Entrate ad inviare, nel giro di poco più di due mesi dall’invio, gli avvisi bonari ai contribuenti, escludendo così la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso per i versamenti IVA non effettuati.

Al ricevimento dell’avviso bonario, se il contribuente è d’accordo con i dati segnalati dal fisco, può seguire le stesse regole previste per gli avvisi inviati ai sensi dell’articolo 36 bis del DPR 600/73 ovvero pagare entro 30 giorni la somma richiesta oppure effettuare la rateazione dell’avviso e formalizzare il pagamento della prima rata sempre entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso.

Nel caso in cui l’IVA non versata nel trimestre sia inferiore a 5 mila euro, la rateazione potrà essere concessa per un massimo di 8 rate trimestrali. Se le somme da versare superano 5 mila euro, la rateazione potrà essere suddivisa in un numero massimo di 20 rate trimestrali.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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