La “mini voluntary” sui redditi esteri

La legge di conversione del Decreto Fiscale collegato alla legge di Bilancio 2018 ha previsto all’articolo 5-septies una sorta di “mini voluntary”, che però non ha nulla a che vedere con le due precedenti edizioni; infatti, le somme già oggetto di collaborazione volontaria non rientrano nell’ambito di applicazione della “mini voluntary”. Obiettivo di tale provvedimento è consentire la regolarizzazione delle violazioni relative al quadro RW.

L’introduzione di tale norma permette ai soggetti fiscalmente residenti in Italia che in precedenza erano residenti all’estero e iscritti all’AIRE ovvero che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi (c.d. frontalieri), di regolarizzare (anche ai fini delle imposte sui redditi) le attività depositate e le somme detenute su conti e su libretti di risparmio esteri, in violazione degli obblighi di dichiarazione del quadro RW, derivanti da redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti all’estero o dalla vendita di beni immobili detenuti nello stesso Stato estero (comma 2 art. 5-septies della Legge in commento).

L’istanza di regolarizzazione (comma 3), che avviene con il versamento di una somma pari al 3% a titolo di imposte, interessi e sanzioni del valore delle attività e della giacenza valorizzate al 31 dicembre 2016, dovrà essere trasmessa entro il 31 luglio 2018 e il versamento spontaneo potrà essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2018;
  • in tre rate mensili consecutive di pari importo, il cui primo versamento dev’essere effettuato entro il 30 settembre 2018.

Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avverrà solamente dal momento del versamento di quanto dovuto nell’unica soluzione oppure nel caso di versamento dell’ultima rata (nell’ipotesi di versamento rateale).

Come indicato all’inizio, le somme e le attività già oggetto delle precedenti edizioni della collaborazione volontaria sono escluse dall’applicazione delle nuove norme, non essendo nemmeno possibile il rimborso delle somme già versate. Limitatamente alle attività e alle somme che sono oggetto della regolarizzazione, è prevista a favore dei soggetti che intendono procedere con la regolarizzazione, una modifica relativa ai termini di accertamento, ordinariamente scadenti a partire dal 1° gennaio 2018, essendo fissati ora al 30 giugno 2020 (comma 4).

Infine, come indicato al comma 5, l’Agenzia con un provvedimento del Direttore, fornirà ulteriori e maggiori chiarimenti in merito all’attuazione di quanto indicato nell’articolo in commento.

Marco Beacco – Centro Studi CGN