Saldo IMU e TASI 2017: chiarimenti sulle aliquote applicabili

La scadenza per il versamento del saldo IMU e TASI è prevista per il 18 dicembre 2017, poiché il 16 dicembre stabilito dalla Legge cade di sabato. Ecco alcuni chiarimenti sulle aliquote applicabili in vista del versamento.

Le imposte dovranno essere versate sulla base delle delibere approvate dal Comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:

1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;

2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;

3) l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.

Con riferimento al punto 1), nel caso in cui si verifichi che la delibera sia stata approvata dal Comune oltre il termine del 31 marzo 2017, il versamento dovrà essere effettuato tenendo conto delle aliquote vigenti nell’anno 2016. Ciò in quanto, in base all’art.1, co. 169, della Legge n. 296/2006, in caso di mancata approvazione delle aliquote entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (che per il 2017 è stato fissato al 31 marzo 2017) le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

Allo stesso modo, con riferimento al punto 2), nel caso in cui non ci sia stata alcuna delibera dell’IMU e della TASI oppure ci sia stata una delibera ma sia stata pubblicata oltre la data del 28 ottobre 2017, il versamento dovrà essere effettuato sulla base delle aliquote vigenti nell’anno 2016. Ciò in quanto la pubblicazione delle delibere sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre di ciascun anno è condizione necessaria affinché queste assumano efficacia per l’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 13, co. 13-bis, del DL n. 201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011) e per la TASI dell’art. 1, co. 688, della Legge n. 147/2013.

Infine, rispetto al punto 3), qualora emerga che la delibera pubblicata per il 2017 stabilisca, per una o per più fattispecie, un aumento delle aliquote IMU/TASI rispetto all’anno 2015, tale aumento risulta inefficace ai sensi dell’art. 1, co. 26, della Legge n. 208/2015 e il versamento dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota deliberata nel 2016.

Nel caso in cui a sua volta l’aliquota deliberata nel 2016 costituisca un aumento rispetto all’anno 2015, il versamento per il 2017 dovrà essere effettuato sulla base dell’aliquota applicabile nell’anno 2015 e non 2016.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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