Se la fattura è generica l’IVA non si detrae

Una fattura con descrizione generica preclude all’impresa la detraibilità dell’IVA, salvo che non sia esibita documentazione di supporto dell’operazione effettuata che consenta all’Ufficio di verificare natura, qualità e quantità dei beni o servizi acquistati. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23384/2017.

Si ricorda che l’art. 21, co. 2, lett. g) del DPR 633/72, nel prescrivere che la fattura emessa ai sensi del 1° comma deve indicare la “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione” riprende il principio contenuto nell’art. 226 punto 6 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE, che prescrive l’indicazione della “quantità e natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi”. Al di là della differenza terminologica delle due prescrizioni, la norma di comportamento AIDC n. 199 afferma che l’amministrazione finanziaria non può negare il diritto alla detrazione dell’IVA con la sola motivazione che una fattura non rispetti i requisiti formali previsti dall’art. 21, co. 2, lett g) del DPR 633/72, qualora il contribuente fornisca la documentazione accessoria che accerti il rispetto dei requisiti sostanziali per l’esercizio di tale diritto.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato i crediti IVA vantati da una società di capitali in liquidazione, escludendo la detraibilità dell’imposta relativa ad una fattura emessa senza alcuna prova dell’inerenza all’attività svolta dalla società e con l’indicazione generica delle prestazioni effettuate.

Dopo i due gradi di giudizio che avevano visto il contribuente soccombere, la Corte di Cassazione ha confermato l’operato dell’Agenzia fiscale eliminando definitivamente ogni speranza del contribuente.

Infatti, secondo la Corte, incombe su colui che chiede la detrazione dell’IVA l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’Amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere, o no, la detrazione richiesta. Questo nonostante il contribuente avesse esibito ulteriore documentazione di supporto, consistente in delibere del CdA e verbali del Comitato Esecutivo nei quali si faceva riferimento alle operazioni fatturate, poiché secondo la Corte “la genericità della fattura accertata dalla Commissione tributaria regionale non è stata supplita da ulteriori elementi che, in combinazione con la fattura, evidenziassero entità, natura ed epoca dei servizi forniti”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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