Sgravi contributivi per le imprese che svolgono attività di autotrasporto internazionale

L’INPS, con la Circolare n. 167 del 10 novembre 2017, ha fornito importanti chiarimenti sugli sgravi contributivi per le imprese che svolgono attività di autotrasporto internazionale.

L’agevolazione, prevista in via sperimentale dall’art. 1, co. 651 della Legge n. 208/2015, è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati con alle dipendenze conducenti di veicoli equipaggiati con tachigrafo digitale che abbiano prestato per almeno 100 giorni attività di trasporto internazionale. Il calcolo delle giornate deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della Legge n. 208/2015.

La misura dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento dell’80% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista dei 100 giorni annui fino al periodo di paga di novembre 2018.

I datori di lavoro interessati devono inoltrare una richiesta attraverso l’apposita procedura telematica “TRANS.INT.”, messa a disposizione dall’INPS all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” sul sito istituzionale dell’ente. In particolare nella domanda di ammissione all’esonero contributivo dovranno essere indicati:

  • il lavoratore che ha effettuato almeno 100 giorni annui di trasporto internazionale;
  • la data di inizio e di raggiungimento dei 100 giorni di trasporto internazionale;
  • l’importo della retribuzione mensile media;
  • l’aliquota della retribuzione mensile media.

Entro 48 ore dalla trasmissione della domanda l’INPS calcolerà l’importo dell’esonero spettante e verificherà la disponibilità residua delle risorse oggetto di specifico finanziamento.

I datori di lavoro ammessi all’esonero esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2017, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando nella sezione “DenunciaIndividuale”, nell’elemento “TipoContribuzione” il nuovo codice T1. Poi, nell’elemento “Contributo”, dovrà essere indicata la contribuzione ridotta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Invece, per il recupero degli arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio 2016 e ottobre 2017, i datori di lavoro autorizzati esporranno nel flusso Uniemens nell’elemento “AltreACredito” di “CausaleACredito” il nuovo codice R668 e, nell’elemento “ImportoACredito”, l’importo da recuperare.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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