Stampa registri IVA solo su richiesta e favor rei per il passato

Il collegato alla Legge di bilancio ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti. In questo articolo analizziamo i dettagli dell’importante semplificazione in favore dei contribuenti nella gestione degli obblighi strumentali in materia di registri IVA.

La novella è contenuta all’art. 19-octies comma 6 del DL 16 ottobre 2017 n. 148 che introduce il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/1994.

La deroga stabilisce che la tenuta dei registri IVA mediante sistemi elettronici si considera regolare anche qualora non si sia provveduto alla trascrizione degli stessi su supporti cartacei entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Ciò, tuttavia, purché in sede di accesso, ispezione o verifica, risultino rispettate le seguenti condizioni:

  • i registri IVA siano aggiornati sui supporti elettronici;
  • gli stessi possano essere stampati con immediatezza a seguito di richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, la facoltà di tenere in modalità esclusivamente elettronica i registri IVA delle vendite e degli acquisti è stata ammessa senza limitazioni di carattere soggettivo. La norma, dunque, è applicabile con riferimento a tutti i soggetti passivi IVA, vale a dire:

  • ai soggetti che esercitano attività d’impresa (art. 4 del DPR 633/72);
  • ai soggetti che esercitano attività di arte o professione (art. 5 del DPR 633/72).

Deve ritenersi che l’applicabilità della novella debba estendersi anche ai soggetti che utilizzano i registri IVA ai fini delle imposte sui redditi come i soggetti in contabilità semplificata, dato che altrimenti la semplificazione avrebbe una portata del tutto limitata e rivolta esclusivamente ai soggetti che adottano la contabilità ordinaria. Sul punto la norma non pone alcuna limitazione e finora l’Agenzia delle Entrate si è espressa in maniera contraria.

La semplificazione riguarda esclusivamente i registri delle vendite e degli acquisti (artt. 23 e 25 del DPR 633/1972). Pertanto, l’obbligo di stampa entro i termini di legge previsti continua a sussistere per il registro dei corrispettivi (art. 24 del DPR 633/1972) e per tutti gli altri registri IVA speciali (es. registro degli omaggi, registro degli imballaggi non restituiti, ecc.), nonché per gli altri registri contabili non previsti dalla disciplina IVA.

Posto che la nuova normativa consente la possibilità di tenere i registri IVA indicati con modalità esclusivamente elettronica, si riepilogano i termini entro i quali si considera aggiornata la tenuta dei registri.

I soggetti passivi IVA, infatti, devono provvedere alla registrazione delle operazioni secondo i termini previsti dalla disciplina tributaria, in particolare:

  • nel registro delle vendite, le fatture (e le autofatture) emesse devono essere annotate entro 15 giorni dalla data di emissione. Le fatture differite possono essere registrate entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione;
  • nel registro degli acquisti, le fatture ricevute, in ossequio alle modifiche introdotte dall’art. 2 del DL 50/2017, devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.

La semplificazione appare in linea con gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione finanziaria in materia di digitalizzazione degli adempimenti fiscali che si è concretizzato con l’introduzione dell’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture di cui all’art. 21 del DL 78/2010 nonché con l’obbligo generalizzato della fattura elettronica. Considerato che i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate, comprese le bollette doganali, vengono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante le comunicazioni periodiche, appare ridimensionato, ai fini dei controlli, il ruolo dei registri IVA delle vendite e degli acquisti. A ciò si aggiunga che con l’estensione dell’obbligo generalizzato delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate avrà a disposizione in tempo reale i registri di cui sopra. Non a caso la Legge di bilancio 2018 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2019, con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, gli esercenti arte o professione e le imprese in contabilità semplificata che si avvalgono di uno specifico programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate saranno esonerati dall’obbligo di tenuta dei registri IVA delle vendite e degli acquisti.

La disposizione in commento deve ritenersi efficace a decorrere dal 6 dicembre 2017 e ha trovato piena applicazione in occasione della stampa dei registri IVA per l’anno 2016.

Per le annualità pregresse, ai fini sanzionatori, durante Telefisco, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di affermare la possibile applicazione del principio del favor rei di cui all’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 47219/97 dove viene stabilito che “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”.

La norma si applica:

  • nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l’obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile;
  • nell’ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria (C.M. 10.7.98 n. 180, sub art. 3).

Applicando la disposizione al caso specifico, ne deriva che, per i registri IVA elettronici che avrebbero dovuto essere stampati (o conservati elettronicamente) prima del 6 dicembre 2017, l’omissione dell’adempimento non comporta l’irrogazione di alcuna sanzione.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN