Come detrarre le spese mediche nel modello 730 e nel modello Redditi?

Le spese mediche sono fra le voci di spesa più comuni che possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi. Vediamo quali sono le tipologie di spesa più rilevanti da indicare al rigo E1 del modello 730/2018 o RP1 del modello Redditi PF 2018 e quale documentazione occorre presentare/conservare per ottenere il riconoscimento del beneficio fiscale pari al 19% sull’importo sostenuto (anche per persone fiscalmente a carico), al netto della franchigia di euro 129,11.

Precompilato e conservazione dei giustificativi di spesa

Sebbene la maggior parte delle spese mediche sia indicata nel 730 precompilato, in quanto i dati sono stati comunicati dagli operatori del settore, occorre sottolineare che ai fini di eventuali controlli dell’Agenzia delle Entrate è sempre necessario conservare la relativa documentazione, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione di redditi.

Spese per acquisto di medicinali

Con riferimento alle spese mediche sostenute per l’acquisto di medicinali (da banco e/o con ricetta medica) occorre conservare fattura o scontrino fiscale in cui dovranno essere chiaramente indicati la natura (farmaco, medicinale, omeopatico…), la qualità (nome del farmaco o codice AIC) e la quantità dei farmaci acquistati nonché l’indicazione del codice fiscale del soggetto sostenitore della spesa.

Spese per acquisto di dispositivi medici

La semplice indicazione nel documento di spesa della dicitura “dispositivo medico” non è sufficiente ai fini della detraibilità della spesa in quanto in tale categoria possono essere ricompresi anche dei dispositivi non detraibili, come i pannolini per bambini.

Per semplificare, è stato pubblicato un elenco dei dispositivi medici di uso più comune a pagina 39 della Circolare 20/E del 2011, che include lenti correttive, cerotti e materassi ortopedici.  Ai fini della detrazione di tali prodotti è necessario esibire la seguente documentazione:

  • scontrino o fattura dai quali risulti sia il soggetto che sostiene la spesa che la descrizione del dispositivo medico;
  • documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (esempio: confezione del dispositivo, scheda del prodotto, attestazione del produttore o indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).

Per i dispositivi medici che non rientrano nell’elenco di quelli di uso comune, è necessario inoltre acquisire la dichiarazione di conformità alle Direttive Europee di settore (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE).

Un trattamento particolare vale per i dispositivi medici “su misura”, fabbricati appositamente per un determinato paziente, quali le protesi dentarie e i plantari. Oltre allo scontrino o fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, è richiesta, in luogo della marcatura CE, l’indicazione di conformità al D. Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997.

Spese mediche generiche

Sono le prestazioni rese da medici generici. Rientrano fra queste i certificati di idoneità per la patente di guida, i certificati di sana e robusta costituzione per la pratica sportiva, per il rilascio del porto d’armi, per il riconoscimento dell’invalidità civile. Va conservata la ricevuta fiscale fattura rilasciata dal medico o, nel caso in cui la prestazione sia resa nell’ambito del servizio sanitario nazionale, dal ticket.

Prestazioni specialistiche

Per le prestazioni specialistiche, è necessario che nella fattura si evinca in modo univoco la natura sanitaria delle stesse, così da escludere quelle meramente estetiche e di carattere non sanitario.

Va conservata la ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, o ricevuta fiscale/fattura rilasciata dal professionista specialista nella sua branca medica.

Rientrano tra le prestazioni specialistiche e sono detraibili se eseguite presso centri autorizzati operanti sotto la responsabilità tecnica di uno specialista gli esami di laboratorio ordinari, gli elettrocardiogrammi, gli elettroencefalogrammi, la TAC, le risonanze magnetiche, le ecografie, le indagini laser, la dialisi, l’anestesia epidurale, le indagini di diagnosi prenatale, l’amniocentesi, la villocentesi, l’inseminazione artificiale, la ginnastica correttiva e riabilitativa degli arti, nonché particolari terapie quali la chiroterapia, la cobaltoterapia, la iodioterapia e la neuropsichiatria.

Sono detraibili ai fini fiscali, anche senza la prescrizione medica, tutte le prestazioni sanitarie erogate dalle figure professionali di cui al D.M. salute 29 marzo 2001, ad esempio: infermiere, ostetrica, podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, terapista occupazionale, igienista dentale e dietista.

Si considera attività specialistica anche la prestazione resa da un medico omeopata, da un biologo nutrizionista, da un massofisioterapista con diploma triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, da uno psicologo o psicoterapeuta o da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco.

Centri medici

Per le prestazioni sanitarie eseguite presso una struttura medica, è necessario che in fattura sia indicato il nome del medico che ha eseguito la prestazione o, in alternativa, il nome del direttore sanitario della struttura a cui spetta la responsabilità tecnica delle prestazioni eseguite. In assenza di tali indicazioni, è richiesto che la fattura sia integrata con la documentazione attestante la qualifica dello specialista che ha effettuato la prestazione oppure con l’indicazione del nominativo del direttore sanitario della struttura (è sufficiente la stampa della pagina web della struttura dalla quale si evinca tale nominativo).

Spese mediche all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero dai contribuenti residenti in Italia, per sé o per familiari a carico, sono detraibili dall’IRPEF alle stesse condizioni previste per quelle sostenute nel nostro Paese.  Si precisa che sul documento di spesa estero potrebbe non essere presente il codice fiscale del contribuente e andrà riportato dallo stesso a mano.

È quindi necessario che la spesa sanitaria sostenuta sia idoneamente documentata e sia descritta la prestazione eseguita:

  • quando la documentazione è in lingua originale (in inglese, francese, spagnolo o tedesco) è necessario allegare al documento di spesa una traduzione eseguita dal contribuente, da lui sottoscritta;
  • se la documentazione è stata redatta in una lingua diversa è necessario allegare una traduzione giurata.

Deve essere tradotta in italiano dal contribuente la documentazione in sloveno per i residenti in Friuli Venezia Giulia appartenenti alla minoranza slovena.
Non è richiesta la traduzione per la documentazione sanitaria redatta in francese per i residenti in Valle d’Aosta e redatta in tedesco per i residenti a Bolzano.

Prescrizione medica quasi mai necessaria

In base alla normativa attuale sono veramente residuali i casi per cui è ancora necessario conservare la prescrizione medica.

La prescrizione medica deve essere esibita ai fini della detraibilità di queste spese:

  • spese per trattamenti di mesoterapia effettuati da personale medico o da personale medico abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;
  • spese per trattamenti di ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale medico abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria;
  • spese per prestazioni chiropratiche eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista;
  • spese per l’acquisto della parrucca, con prescrizione medica attestante l’idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta del capelli, provocata da patologie;
  • spese per le cure termali (se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale).

Alberto Facca – Centro Studi CGN