Iper-ammortamento: la perizia tardiva non pregiudica la spettanza del bonus

L’iper-ammortamento spetta anche per i beni entrati in funzione e interconnessi nel 2017, anche se l’impresa è entrata in possesso della perizia giurata nel 2018. Ad affermarlo è la Circolare n. 4 del 7 febbraio 2018 di Assonime.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016) ha previsto alcune agevolazioni per favorire lo sviluppo dell’industria 4.0 tra i quali l’iper-ammortamento, cioè la maggiorazione del costo di acquisto di determinati beni al 150%. I beni agevolabili con l’iper-ammortamento sono quei beni materiali strumentali nuovi ad alta tecnologia elencati nell’allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017, ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0. Per la fruizione di tale beneficio fiscale, le imprese sono tenute a produrre, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’Allegato A o all’Allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le imprese che intendono usufruire dell’iper-ammortamento in relazione agli investimenti effettuati nel 2017 dovevano acquisire tale perizia giurata entro il 31/12/2017 oppure, così come concesso dalla Risoluzione n. 152/2017, una perizia quantomeno asseverata dal professionista a patto che si impegnasse al giuramento della stessa entro i primi giorni del 2018.

E le imprese che non solo non hanno ricevuto la perizia giurata ma neppure quella semplicemente asseverata entro il 31/12/2017, ma che effettivamente si trovano nella situazione di aver effettuato investimenti agevolati a titolo di iper-ammortamento in beni entrati in funzione e interconnessi nel 2017, perdono il beneficio fiscale?

Secondo la Circolare n. 4 del 7 febbraio 2018 di Assonime resta ferma la spettanza dell’agevolazione dell’iper-ammortamento poiché il ritardo influisce esclusivamente sul momento di fruizione dell’agevolazione. Pertanto, tali imprese fruiranno dell’iper-ammortamento a decorrere dal 2018.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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