Come rimediare all’errore nel 730 precompilato dal contribuente

Cosa deve fare un contribuente che ha dimenticato di inserire un onere detraibile o ha riscontrato un errore dopo aver inviato il modello 730 precompilato tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate? È possibile annullare il modello 730 inviato e inviarlo nuovamente?

Come noto, dallo scorso 2 maggio, i contribuenti italiani possono accettare, modificare e inviare la dichiarazione modello 730 precompilata messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate tramite l’apposita applicazione web.

Dopo avere effettuato l’accesso con le credenziali SPID, le credenziali dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e anche con altre credenziali (INPS o NoiPA), il contribuente può verificare le informazioni presenti nella sezione “Dati considerati per preparare la tua dichiarazione precompilata”, controllare il dettaglio delle Spese sanitarie, compilare i restanti quadri e inviare la dichiarazione.

Il contribuente che ha già trasmesso il modello 730 precompilato ma si accorge di aver commesso un errore o di aver dimenticato di inserire una spesa da detrarre, può annullare la dichiarazione precompilata precedentemente inviata e reinviare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web a partire dal 28 maggio, come suggerisce la stessa Agenzia delle Entrate attraverso la sezione “Domande e risposte” del sito.

La dichiarazione precompilata, però, può essere annullata solo una volta fino al 20 giugno. Il contribuente, infatti, può procedere una sola volta (e non di più) all’annullamento del modello 730 precompilato già trasmesso in via autonoma all’Agenzia. Occhio però! Il termine del 20 giugno non è la scadenza per il primo invio ma solo quella di un annullamento di un precedente invio.

Se la modifica produce effetti sull’imponibile o sull’imposta, il contribuente che procede autonomamente a modificare il modello 730 precompilato perde il vantaggio di essere escluso a priori dai controlli formali in relazione agli oneri precaricati dall’Agenzia delle Entrate in quanto comunicati da soggetti terzi.

Le risposte contenute nella sezione “Domande e risposte” del sito dell’Agenzia delle Entrate specificano infatti che l’esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione del 730 precompilato senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate.

Se l’onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata accettata senza modifiche e, pertanto, non opera l’esclusione dal controllo formale.

Quindi, in buona sostanza, se ad esempio, il contribuente inserisce una spesa che aveva dimenticato, può modificare il modello 730 precompilato ma la modifica costituisce a tutti gli effetti un’integrazione della precompilata già inviata.

Dopo la data del 20 giugno, i contribuenti che vogliono correggere il modello 730 precompilato già inviato, possono rivolgersi ad un intermediario che:

  • entro il 25 ottobre 2018 può inviare il modello 730 integrativo ma solo quando la correzione e integrazione della dichiarazione comporta un maggior credito, un minor debito ovvero un’imposta invariata;
  • entro il 31 ottobre 2018 può inviare il modello Redditi correttivo del modello 730 in tutti gli altri casi ovvero se la correzione comporta una situazione di sfavore al contribuente.

Il modello 730 integrativo è ammesso nel caso di riscontro di errore nella dichiarazione ordinaria la cui correzione determina a favore del contribuente un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione dei redditi originaria.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

http://www.il-commercialista-dei-professionisti.com