Fattura elettronica tra privati: dal 1° luglio si parte!

L’obbligo per alcuni soggetti privati di adottare la fatturazione elettronica, analogamente a quanto già avviene da alcuni anni per le fatture destinate alle pubbliche amministrazioni, è ormai alle porte. Gli operatori economici interessati, che di fatto anticiperanno poi la seconda e più importante scadenza del 1° gennaio 2019, devono iniziare a ragionare in ottica FEB2B (Fattura Elettronica Business To Business) e farsi trovare pronti entro fine giugno.

Fatture elettroniche tra privati dal 1° luglio 2018

Con la legge di bilancio 2018 (L. n. 2015/2017) il Legislatore cerca di raggiungere la tanto sbandierata tax compliance introducendo l’obbligatorietà della e-fatturaB2B dal 1°luglio. In questo primo step vengono però toccate solo due filiere:

  • la cd. “filiera dei carburanti” (operazioni relative alle cessioni di benzina, o gasolio per motori);
  • la cd. “filiera del subappalto P.A” (operazioni effettuate da subappaltatori e subcontraenti della filiera nell’ambito di contratti d’appalto, di lavori, servizi e forniture stipulati con le Pubbliche Amministrazioni).

Lo scorso mese l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la fatturazione elettronica tra privati (cd. B2B) non si discosterà dalle modalità utilizzate fino ad oggi dagli operatori economici che hanno emesso fatture elettroniche verso le pubbliche amministrazioni o per chi ha voluto sperimentare anzi tempo la fattura elettronica anche verso i privati (attiva oramai da oltre un anno).

La fattura elettronica dovrà essere strutturata nel canonico formato XML e verrà trasmessa e ricevuta solo in formato elettronico mediante il “SdI” (Sistema di Interscambio).

Modalità di invio e ricezione della fatturazione elettronica B2B

Infatti, il Sistema di Interscambio, struttura che fa capo all’Agenzia delle Entrate, è il fulcro del processo di fatturazione ed è quel sistema adibito al recapito di tutte le fatture elettroniche, emesse sia verso una PA che verso un privato (cfr. DM n. 55/2013 per le regole e relative modalità di funzionamento).

Esiste per l’operatore economico una duplice modalità di invio/ricezione tramite il Sdi al fine di gestire correttamente la fattura:

  • tramite l’inserimento in fattura dell’indirizzo PEC del destinatario;
  • tramite un canale web service o FTP che si traduce operativamente nel far inserire in fattura il cd. “Codice destinatario”.

Le due soluzioni sono tra loro alternative e servono a veicolare la fattura e a identificare il corretto destinatario della stessa. Veicolare la fattura tramite PEC (le imprese registrate in CCIAA e i professionisti iscritti all’ordine hanno di fatto già l’obbligo di attivare una casella PEC) è una soluzione lineare ma molto macchinosa, che per economie di tempo cederà sicuramente il passo ad una gestione del processo di fatturazione, sia lato attivo che lato passivo, tramite l’inserimento del codice destinatario.

Soprattutto per le realtà più piccole è infatti possibile e preferibile, come vedremo in seguito, delegare il proprio consulente/intermediario fiscale per il ricevimento delle fatture elettroniche, come già del resto accaduto in questi anni per la fase attiva di emissione delle stesse.

Codice destinatario e accreditamento

Nel sito www.fatturapa.gov.it è disponibile, alla pagina “Strumenti” – “Gestire il canale”, la funzionalità attraverso la quale è possibile richiedere uno (o più) codici destinatario validi ai fini della fatturazione elettronica tra privati.

Mentre il “codice ufficio” che identifica la PA, con cui si è familiarizzato in questi anni e rinvenibile nell’IPA (Indice delle pubbliche amministrazioni), era composto da solo 6 caratteri alfanumerici, il codice destinatario per identificare la singola partita IVA destinataria della fattura B2B sarà invece composto da 7 caratteri.

È necessario fare una precisazione: se per il canale PEC non è necessario alcun tipo di accreditamento preventivo, diversamente, per richiedere il codice destinatario è necessario accreditarsi presso il SdI. Nello specifico la richiesta di accreditamento consiste nella stipula di un Accordo di servizio con il SdI.

Il ruolo dell’intermediario nell’invio e nella ricezione delle fatture

Per la stragrande maggioranza degli operatori economici è consigliato di non gestire autonomamente la farraginosa fase di accreditamento (che viene dettagliata nel sito governativo) bensì è preferibile affidarsi a un intermediario/provider preparato su tali tematiche oppure rivolgersi direttamente al proprio consulente fiscale per recuperare un codice destinatario dedicato. Questi soggetti rivestono, ognuno nel proprio ambito, un importante ruolo di ausilio nel flusso di fatturazione attivo e passivo dell’operatore economico. L’obiettivo è garantire un processo snello, efficiente e sicuro.

È inevitabile quindi che, come previsto all’art. 1 comma 909 della Legge del 27/12/2017 n. 205 (Finanziaria 2018) “…Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio…”. Gli intermediari assumeranno un ruolo sempre più importante in vista della scadenza del 1° gennaio 2019 quando verrà di fatto sancita la e-fattura erga omnes.

Per concludere e chiarire maggiormente, vediamo un esempio del flusso di emissione e soprattutto di ricezione di una fattura elettronica tra due società (Società “Alfa” emittente la fattura, Società “Beta” ricevente e intermediario di Beta, la società “Gamma”).

  • La società Beta comunica a Alfa di non voler ricevere la fattura elettronica B2B via PEC in quanto ha deciso, per economie di tempo e per praticità, di dotarsi di un codice destinatario;
  • Beta si fa rilasciare il codice destinatario affidandosi all’intermediario società Gamma che già rivestiva e continua a rivestire il ruolo di intermediario e software house per la trasmissione delle fatture elettroniche PA e B2B ciclo attivo di Beta;
  • Alfa, una volta ricevuto da Beta il codice di 7 caratteri (e.g. A1B2C3X) fornito da Gamma, lo inserisce nell’apposito campo fattura “Codice destinatario” del gestionale lasciando invece vuoto il campo “PEC”;
  • Il provider Gamma veicolerà nello specifico profilo utente di Beta la fattura emessa da Alfa mediante l’utilizzo del tag “partita Iva” grazie all’univocità del dato;
  • Beta, destinataria della fattura emessa da Alfa, potrà accettare o rifiutare, tramite il gestionale fornito da Gamma, la fattura e parimenti Alfa riceverà formale notifica di accettazione o rifiuto;
  • Se Beta accetta la fattura provvederà a liquidare Alfa.

Enrico Candido – Centro Studi CGN