Imprese sociali: nuove regole per l’iscrizione al Registro delle imprese

Il 21 aprile 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 16 marzo 2018, il quale stabilisce le nuove modalità di iscrizione al Registro delle imprese delle imprese sociali, nonché gli atti e i documenti che esse sono tenute a presentare. Tra le principali novità l’obbligo del deposito del bilancio d’esercizio di tipo civilistico e la nomina di uno o più sindaci.

Il decreto, a firma congiunta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stato adottato in attuazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 112/2017, con il quale è stata riordinata la disciplina delle imprese sociali.

Di seguito le principali novità introdotte dal decreto del 16 marzo 2018.

Gli atti da depositare al Registro delle imprese

Gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per iscriversi all’apposita sezione del Registro delle imprese sono tenuti ora a rispettare le seguenti regole:

  • il deposito dell’atto costitutivo, dello statuto e di ogni successiva modificazione;
  • l’obbligo di depositare il bilancio di tipo civilistico in luogo del precedente “documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa” previsto dal D.M. 24 gennaio 2008;
  • il deposito del bilancio sociale di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;
  • il deposito per i gruppi di imprese sociali dell’accordo di partecipazione e di ogni sua modificazione, nonché del bilancio civilistico e del bilancio sociale in forma consolidata; inoltre è prevista per loro la pubblicità delle attività di direzione e coordinamento;
  • la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti previsti dall’articolo 2397, comma 2, c.c. e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza richiamata dall’articolo 2399 c.c.;
  • il deposito per gli enti religiosi civilmente riconosciuti del regolamento di recepimento delle norme del D.Lgs. 112/2017, nonché dell’atto di costituzione del “patrimonio destinato” per lo svolgimento delle attività di interesse generale.

Il deposito deve avvenire, a cura del notaio o degli amministratori, entro 30 giorni dall’evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito. L’ufficio del Registro delle imprese che riceve la domanda di deposito, prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione, verifica:

  • la completezza formale;
  • la presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro.

Norme transitorie e di coordinamento

Il decreto introduce infine alcune norme volte a coordinare le novità con la disciplina in vigore.

Il decreto fissa dapprima un termine, il 20 luglio 2018, entro il quale le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono adeguarsi alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017 ed introduce una procedura d’ufficio per l’acquisizione della qualifica di imprese sociali da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi.

Infine, nell’ambito delle attività di controllo svolte dall’ufficio del Registro delle imprese prevede l’acquisizione, in fase di iscrizione, di una dichiarazione del rappresentante legale dell’ente circa l’eventuale iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L’ iscrizione viene poi comunicata, a cura del competente ufficio del Registro delle imprese, all’ufficio del Registro unico nazionale per la sua cancellazione dall’altra sezione.

Lo scopo è quello di garantire l’applicazione di quanto stabilito dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, articolo 46, comma 2), secondo cui “a eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni del Registro unico nazionale (…)” da coordinare con la norma di cui all’art. 11, comma 3, del medesimo D.Lgs. 117/2017, secondo cui “per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale”.

Elena Nonini – Centro Studi CGN