Modalità di calcolo dell’ISEE e franchigie applicate

L’Attestazione ISEE racchiude al suo interno il valore ISEE e il dettaglio del calcolo, evidenziando i parametri fondamentali per la determinazione del valore finale, ossia l’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), l’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP), il valore della scala di equivalenza. Analizziamo di seguito gli indicatori sopracitati e le franchigie applicate.

Determinazione dell’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)

L’ISR è determinato sommando tutti i redditi dei diversi componenti del nucleo familiare, relativi al secondo anno solare precedente alla presentazione della DSU, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, e sottraendo, fino a concorrenza, le spese o franchigie, che riassumiamo di seguito:

  • gli assegni periodici effettivamente corrisposti all’ex coniuge;
  • gli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli;
  • le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida, le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili deducibili in dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo di 5.000 euro;
  • i redditi agrari relativi alle attività indicate dall’art. 2135 del Codice civile;
  • una quota pari al 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino ad un importo massimo di 3.000 euro;
  • una quota pari al 20% dei redditi da pensione e/o dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti da amministrazioni pubbliche, fino ad un importo massimo di 1.000 euro;
  • il valore del canone di locazione annuo, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione in locazione, per un importo massimo di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Determinazione dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)

L’ISP è dato dalla somma del valore del patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun componente del nucleo familiare e al netto delle franchigie.

Patrimonio mobiliare

Il patrimonio mobiliare da indicare è quello al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Si ricorda che per conti correnti, conti deposito a risparmio libero/vincolato e conti terzi individuali/globali è necessario indicare anche la giacenza media annua. In generale, al fine del calcolo del patrimonio mobiliare viene considerato il valore più elevato tra il saldo al 31 dicembre e la giacenza media annua, salvo eccezioni dovute all’acquisto di beni immobili o mobili o trasferimenti di fondi ad altri componenti del nucleo familiare.

Alla somma del patrimonio mobiliare si sottrae, fino a concorrenza, una franchigia:

  • pari a 6.000 euro;
  • + 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo fino ad un importo massimo di 10.000 euro.

Quest’ultimo importo viene incrementato, ulteriormente, di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo.

Patrimonio immobiliare

Il patrimonio immobiliare è dato dal valore degli immobili ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell’anno.

Ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà spetta una franchigia:

  • pari a 52.500 euro;
  • + 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo.

Se il valore dell’abitazione è superiore alla suddetta franchigia, allora il valore della casa di abitazione rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Al valore degli immobili è possibile detrarre, fino a concorrenza, anche l’eventuale debito residuo al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DSU riferito ai mutui per acquisto o costruzione degli immobili.

L’ISP, determinato sommando i diversi tipi di patrimoni al netto delle detrazioni, ai fini del calcolo dell’ISEE, viene considerato solo nella misura del 20%.

Determinazione Valore Scala di Equivalenza

Per la determinazione dell’ISEE è fondamentale il valore della scala di equivalenza, determinato secondo l’Allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013.

La scala di equivalenza è formata da un importo che cresce all’aumentare dei componenti del nucleo familiare e da eventuali maggiorazioni applicate in presenza di specifiche situazioni del nucleo.

Le maggiorazioni applicabili sono le seguenti:

  • + 0,2 in presenza di 3 figli;
  • + 0,35 in presenza di 4 figli;
  • + 0,5 in presenta di almeno 5 figli;
  • + 0,2 in presenza di figli minori, incrementato a + 0,3 nel caso di minori inferiori di 3 anni quando:
    • entrambi i genitori o l’unico genitore presente, abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;
    • l’unico genitore presente nel nucleo risulta essere non lavoratore;
  • + 1,00 in presenza di soggetti che usufruiscono di prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo o in convivenza anagrafica;
  • + 0,5 per ogni componente disabile o non autosufficiente.

Dopo aver analizzato i dettagli sopra elencati è possibile determinare il valore ISE prima e quello ISEE poi.

Il valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) è determinato ai sensi dell’art. 2, comma 3, dalla seguente formula:

ISE = ISR + 20% ISP

Con tale valore e con quello della scala di equivalenza, l’INPS ricava l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) come:

ISEE = ISE / Valore della scala di equivalenza

Dopo aver determinato il valore ISEE, il contribuente potrà presentare l’attestazione agli Enti per l’accesso a diverse tipologie di prestazione sociali agevolate.

Per comprendere meglio i calcoli effettuati dall’INPS si rimanda ad un esempio pratico.

Marica Isola – Centro Studi CGN