Quando si può incorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta?

Quando si incorre nel reato di dichiarazione fraudolenta? Si può ipotizzare il reato di dichiarazione fraudolenta nel caso in cui la dichiarazione dei redditi presentata contenga spese maggiori rispetto a quelle effettivamente sostenute dal contribuente?

Prima di dare una risposta alle suddette domande, è doveroso fare una premessa. Per poter fruire delle detrazioni d’imposta sulle spese sostenute è indispensabile, per il contribuente, produrre e conservare i documenti fiscali che comprovano che la spesa sia stata effettivamente sostenuta. Le spese che si vogliono portare in detrazione in dichiarazione dei redditi (spese mediche, veterinarie, universitarie, ecc…) devono essere debitamente certificate con ricevute fiscali, scontrini, fatture o quietanze di pagamento.

Oltre ai documenti che certificano il reddito percepito, il contribuente deve quindi presentare al CAF, all’intermediario abilitato o all’associazione di categoria di cui si avvale per la compilazione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF), tutte le fatture e i documenti di tutte le spese che intende detrarre. Tali documenti devono poi essere conservati dal dichiarante fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Tuttavia, nell’ipotesi in cui il contribuente inserisca in dichiarazione dei redditi, spese del tutto inesistenti, o con importi maggiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti, mediante documenti alterati, egli può incorrere nel reato di dichiarazione fraudolenta.

Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o indica nella dichiarazione dei redditi spese fittizie per importi maggiori rispetto a quelli effettivamente sostenute, mediante documenti di spesa modificati o alterati, commette il reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs 74/2000.

Recentemente, anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17126 del 17 aprile 2018, è pervenuta a questa decisione, confermando la responsabilità penale di alcune persone facenti parte di un CAF che, attraverso la predisposizione di documentazione sanitaria materialmente falsa, avevano consentito a numerosi contribuenti di presentare le dichiarazioni dei redditi con spese maggiori di quelle realmente sostenute dai contribuenti.

Con riguardo alla falsità dei documenti, la Cassazione ha ribadito che essa può essere riferita, sia all’ammontare degli importi, sia all’indicazione dei soggetti con i quali è intercorsa l’operazione. Nel primo caso si tratta delle spese non effettuate o effettuate in misura inferiore, indicate in tali documenti di spesa e riportate in dichiarazione dei redditi.

Il raggiro perpetrato ai danni delle casse dell’erario aveva consentito di fare ottenere ai contribuenti interessati rimborsi IRPEF non dovuti, il cui ammontare veniva da loro versato, per il 50%, agli organizzatori del raggiro.

In particolare, dall’analisi dei documenti fiscali sequestrati presso la sede del CAF oggetto di controllo, è emerso che un cospicuo numero di contribuenti, gestiti da alcune persone senza scrupoli, avevano indicato nelle dichiarazioni dei redditi modello 730/2009, circa 14 milioni di spese mediche giustificate da fatture fasulle, generando un credito IRPEF già rimborsato dall’erario ai contribuenti.

Quando si incorre nel reato di dichiarazione fraudolenta?

Gli elementi che qualificano il reato di dichiarazione fraudolenta sono l’inesistenza dell’operazione economica, sia essa oggettiva o soggettiva, e la natura del documento che la certifica, che deve essere costituito da una fattura o da un altro documento avente rilievo probatorio analogo.

In particolare, in più occasioni la Corte di Cassazione ha precisato che tra i documenti tipici rientrano quelli aventi, ai fini fiscali, valore probatorio analogo alle fatture, tra i quali le ricevute fiscali e quelli dai quali risultino spese deducibili dall’imposta, come ad esempio le spese sanitarie o le quietanze/certificazioni per gli interessi pagati sui contratti di mutuo.

È utile ribadire ancora una volta che tali documenti non devono più essere allegati alla dichiarazione dei redditi, ma devono essere conservati fino al 5° anno successivo dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, per consentire eventuali controlli fiscali da parte degli uffici preposti al controllo.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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