È possibile usufruire della detrazione 50% sul secondo box?

In caso di acquisto o realizzazione di un secondo box auto, è possibile per il contribuente usufruire della detrazione fiscale per i cosiddetti interventi di ristrutturazione edilizia in dichiarazione dei redditi?

Tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono la detrazione dell’IRPEF del 50% in dichiarazione dei redditi, sono comprese anche le spese per l’acquisto e la realizzazione di box e posti auto pertinenziali.

L’articolo 16-bis del T.U.I.R. permette infatti di operare una detrazione dalle imposte sui redditi dovute dal singolo contribuente persona fisica pari al 50% di un massimo di 96.000 euro nel caso di acquisto o costruzione di box auto pertinenziali ad un immobile adibito a residenza di proprietà del contribuente (o su cui il contribuente può vantare diritti reali su di esso).

La detrazione per i cosiddetti interventi di recupero del patrimonio edilizio, oltre che per le spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, spetta, quindi, anche in relazione alle spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di box auto, garage, rimesse e posti auto pertinenziali. Il legislatore non ha previsto un limite numerico ai box o posti auto che possono godere della detrazione, fermo restando che il monte massimo su cui calcolare l’agevolazione sarà sempre 96.000 euro.

Affinché la detrazione fiscale possa operare è indispensabile però il requisito della pertinenzialità del box auto all’abitazione. Il vincolo della pertinenzialità deve risultare in maniera chiara e precisa, anche in caso di costruzione di autorimesse o posti auto a proprietà comune.

Con riguardo ai pagamenti, la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate, nel fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto, ammette il beneficio anche per i pagamenti effettuati con bonifico dall’acquirente prima ancora dell’atto notarile e in assenza di un contratto preliminare d’acquisto. È necessario, però, che il vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.

Inoltre, la suddetta circolare fornisce chiarimenti anche in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In tali casi, si legge nel documento, è sempre possibile usufruire della detrazione purché nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale ed il contribuente ottenga dal venditore una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

La detrazione fiscale è ammessa per la realizzazione o per l’acquisto di box già costruiti. L’ipotesi di realizzazione o costruzione del box auto rappresenta l’unica eccezione per la quale è possibile usufruire della detrazione del 50% per una nuova costruzione e non solo per interventi di recupero su un immobile esistente.

La detrazione fiscale spetta anche per le cosiddette costruzioni in economia, ossia quando il box auto viene costruito direttamente dal proprietario. In questo caso, il beneficio fiscale spetta ugualmente e si applica a tutte le spese sostenute (documentabili) per la costruzione.

Nel caso di box già costruito, la detrazione fiscale si applicherà solamente sull’importo che l’impresa costruttrice dovrà attestare in merito alle spese di realizzazione e non sul totale della fattura che l’impresa stessa rilascerà.

Si ribadisce ancora che condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è la sussistenza del vincolo pertinenziale tra abitazione e box, da indicare nell’atto di compravendita. Non rientrano nell’agevolazione gli acquisti di box auto da privati o da impresa che non sia quella che ha costruito il box auto.

Per poter usufruire della detrazione per l’acquisto o la costruzione del box auto, il contribuente deve essere in possesso dei seguenti documenti: atto di acquisto o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità, la dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione ed il bonifico bancario o postale che attesti il pagamento effettuato.

Per quanto riguarda la costruzione del box pertinenziale, occorre produrre la concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione ed il bonifico bancario o postale che attesti il pagamento effettuato.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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