Le spese di adozione internazionale nel modello redditi PF 2018

Tra le spese deducibili in dichiarazione dei redditi, particolare attenzione meritano quelle sostenute in relazione a procedure di adozione di minori stranieri. Vediamo quali soggetti possono usufruire dell’agevolazione, quali sono le spese deducibili e quale documentazione deve essere presentata.

L’art. 10, co. 1, lett. I-bis) del TUIR prevede la deduzione del 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione internazionale di un minore, ai sensi della Legge n. 184/83.

Possono usufruire di tale agevolazione tutti i contribuenti “che abbiano intrapreso le procedure di adozione previste dalla Legge n. 184/83”, indipendentemente dal fatto che poi tali soggetti diventino realmente dei genitori adottivi.

Ma cosa significa “aver intrapreso la procedura di adozione”? Secondo la Risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2004, la procedura di adozione inizia con il conferimento dell’incarico di curare l’adozione ad uno degli enti autorizzati risultanti dall’apposito albo approvato dalla Commissione per le adozioni internazionali e si ritiene conclusa in uno delle seguenti due situazioni:

  • nel momento in cui, per qualsiasi causa, venga interrotta;
  • nel momento in cui i genitori diventino ufficialmente “genitori adottivi”, a seguito della pronuncia di adozione del competente Tribunale dei minorenni o della dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall’autorità straniera, qualora l’adozione sia stata pronunciata nello Stato estero prima dell’arrivo del minore in Italia.

Le spese ammesse in deduzione sono tutte quelle sostenute per l’espletamento delle pratiche di adozione internazionale, a condizione che siano finalizzate all’adozione del minore, debitamente documentate e certificate dall’ente autorizzato.

Tali spese devono essere certificate nel loro ammontare complessivo dall’ente autorizzato. A tal fine i genitori adottivi dovranno consegnare all’ente la documentazione comprovante le spese (fatture, ricevute, ecc.) e un’autocertificazione attestante il fatto che siano costi sostenuti “riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della Legge n. 184 del 1983”. Non si possono portare in deduzione spese non certificate dall’ente.

Nel modello REDDITI PF 2018 tali importi dovranno essere inseriti nel rigo RP26 “altri oneri e spese deducibili” della Sezione II del quadro RP, indicando a campo 1 il codice “21”.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/

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