Modello 730 senza sostituto d’imposta: chi può presentarlo?

I contribuenti che non hanno più un datore di lavoro e che vantano un credito verso il fisco possono presentare il modello 730/2018 per avere rimborsato in tempi rapidi il credito in dichiarazione?

La presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 presuppone solitamente la presenza di un rapporto di lavoro dipendente (o pensione) in essere nel 2018 con un sostituto d’imposta che possa provvedere alle operazioni di conguaglio.

Il sostituto d’imposta è il soggetto pubblico o privato che opera sostituendo in tutto o in parte il contribuente nei rapporti con gli enti preposti al monitoraggio e alla ricezione degli oneri fiscali dovuti dallo stesso contribuente. Il sostituto opera trattenendo le imposte dovute direttamente dai compensi o da altre fonti di reddito del contribuente e versandole poi alle casse dello Stato.

L’articolo 51/bis del decreto legge n. 69/2013, inserito dalla legge 98/2013 in vigore dal 21 agosto 2013, ha esteso l’assistenza fiscale per il modello 730 anche ai contribuenti sprovvisti di sostituto d’imposta.

In pratica, a partire dall’anno 2014, i soggetti titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1 lettere a, c, c/bis, d e g con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i e l del TUIR, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando il modello 730 ai CAF dipendenti e ai soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale.

In particolare, possono presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta i contribuenti che sono titolari dei seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati:

  • redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49 del TUIR;
  • compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, di cooperative agricole e di piccola pesca;
  • borse di studio o assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale;
  • compensi per le cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, compensi per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili e per la partecipazione a collegi e commissioni, somme percepite in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali;
  • remunerazione dei sacerdoti;
  • indennità percepite per cariche elettive, con esclusione di quelle percepite dai membri del Parlamento europeo;
  • assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro, compresi gli assegni periodici corrisposti al coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in seguito a separazione, divorzio o annullamento del matrimonio e quelli corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell’articolo 433 del codice civile;
  • compensi percepiti per lavori socialmente utili.

Non possono invece presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta i contribuenti il cui datore di lavoro non ha capienza per l’eventuale rimborso IRPEF che scaturisce dalla dichiarazione modello 730.

La Circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 dell’Agenzia delle Entrate precisa infatti che il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all’IRPEF effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Anche se quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno.

Come presentare il modello 730/2018 senza sostituto d’imposta

Per presentare il modello 730 senza sostituto d’imposta, occorre spuntare l’apposita casella nel frontespizio della dichiarazione dei redditi. Qualora la dichiarazione dei redditi sia a credito è necessario presentare all’Agenzia delle Entrate il modello per la richiesta dell’accredito con il proprio IBAN. Il codice IBAN può essere comunicato dal contribuente con le credenziali Fisconline. Se invece, tale modello è già stato presentato negli anni scorsi e l’IBAN non è cambiato non è necessario ripresentare il modello.

Qualora la dichiarazione presenti un debito, il versamento verrà effettuato con modello di pagamento F24 che potrà essere presentato presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, ufficio postale o agenti della riscossione o utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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