Come è cambiato il bonus mobili?

Quali sono i requisiti per poter beneficiare della detrazione? Come viene ripartita la detrazione tra gli aventi diritto? Come deve essere effettuato il pagamento delle spese? Quale documentazione deve essere conservata?

Il cosiddetto “bonus mobili” ovvero la detrazione spettante ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riconosciuta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero, è stata prorogata per il 2017, limitando il beneficio (a differenza di quanto la norma prevedeva fino al 31 dicembre 2016) agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2017.

Utile è la precisazione contenuta nella Circolare 7/E la quale specifica che “La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione”.

Per poter beneficiare della detrazione è strettamente necessario che l’intervento effettuato sull’immobile sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria ed è ammessa la detrazione anche nel caso di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni.

Non rientrano tra gli interventi che danno diritto al bonus mobili:

  • la realizzazione di posti auto o box pertinenziali;
  • gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d), del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).

È previsto che non debba esserci uno stretto collegamento tra le parti oggetto dell’intervento sull’immobile e l’arredo di quest’ultime parti.

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

L’agevolazione spetta per l’acquisto (di cui all’Allegato II del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49) comprensivo delle spese di trasporto e montaggio, anche se effettuato all’estero, di:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) nuovi.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi nonché di altri complementi di arredo.

Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore (A o superiore per i forni), se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Il limite massimo di spesa oggetto della detrazione, correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze o alla parte comune oggetto dell’intervento, è pari a 10.000 euro.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio ed è invece “riportabile per tutta la durata della detrazione” dal contribuente che ha sostenuto le spese anche nel caso di futura cessione dell’immobile.

È inoltre necessario che le spese sostenute siano pagate mediante una delle seguenti modalità:

  • bonifico bancario per ristrutturazione edilizia;
  • bonifico bancario standard;
  • carta di credito;
  • bancomat;
  • finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

Infine, ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto (o in alternativa lo scontrino riportante il codice fiscale dell’acquirente) dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge e il bonifico sia ordinato dall’altro coniuge, l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN