Termine di emissione della fattura elettronica

L’avvento della fattura elettronica avrà inevitabili ripercussioni sull’organizzazione amministrativa di piccole aziende e professionisti. Uno degli aspetti cruciali da considerare, anche per non incorrere in pesanti sanzioni fiscali, è il termine ultimo per l’emissione della fattura.

Le disposizioni in tema di fatturazione elettronica non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione degli articoli 6 e 21, comma 4, del DPR n. 633/1972. Per coniugare esigenze di operatività e praticità concernenti l’utilizzo di procedure informatiche con il rispetto della disciplina fiscale è stato disposto che la fattura elettronica si considera emessa alla data indicata in fattura. In particolare occorre far riferimento alla data indicata nel campo “Data” nella sezione “Dati generali”. Nel rispetto della normativa IVA, la data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, non rilevando il fatto che l’effettiva trasmissione al SdI (Sistema di Interscambio) possa non essere contestuale. Tuttavia, nell’ambito della fatturazione elettronica il tutto deve essere valutato in ragione dei tempi tecnici previsti per la creazione e trasmissione del documento al SdI e non sarà improbabile che l’iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 dello stesso giorno. Ecco, quindi, che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, possa essere considerato una violazione non punibile (Circolare n. 13/E/2018).

Resta fermo che, al fine di individuare il momento di emissione della fattura, e quindi di esigibilità dell’imposta, non rileva il momento in cui la fattura viene trasmessa né quella in cui il SdI invia la ricevuta di consegna o l’avviso di messa a disposizione.

Il termine delle ore 24 vuole fornire un’indicazione di massima di quello che dovrebbe essere il comportamento corretto al fine di coniugare l’esigenza di rispettare la disciplina IVA con l’utilizzo di procedure informatiche che, non sempre, consentono la tempestiva documentazione. Consultando le specifiche tecniche, si ritiene, tra l’altro, che lo sfasamento tra la data in fattura e quella della trasmissione successiva non sarà motivo di scarto. Individuare il momento che sancisce l’emissione della fattura elettronica ai fini IVA è importante in quanto, come sopra esposto, la natura stessa di documento elettronico e le tempistiche richieste dai sistemi informatici per la trasmissione e il recapito dei file potrebbero creare situazioni in cui la data indicata nel documento differisca da quella in cui il file è trasmesso al SdI e/o ricevuto dal destinatario. Non bisogna confondere, pertanto, i momenti rilevanti ai fini IVA dagli altri momenti che sanciscono esclusivamente la finalizzazione delle procedure informatiche.

Chiariamo quanto esposto sopra con un esempio.

Una fattura elettronica, datata 31 gennaio 2019, viene trasmessa al Sistema di Interscambio in data 1° febbraio 2019. Superati i controlli formali, viene fatto un primo tentativo di recapito al destinatario, che non va a buon fine. La fattura elettronica viene “messa a disposizione” del destinatario in data 3 febbraio 2019 e, nello stesso giorno, il trasmittente riceve una “ricevuta di mancato recapito”. Il 5 febbraio 2019, dopo alcuni tentativi di recapito, la trasmissione della fattura elettronica va a buon fine e viene consegnata all’indirizzo telematico del destinatario. Si avrà la seguente situazione.

  • Data di Emissione della e-fattura: 31 gennaio 2019 (data indicata in fattura);
  • Data in cui l’imposta diventa esigibile: 31 gennaio 2019 (data di effettuazione dell’operazione);
  • Prova dell’emissione della e-fattura: 3 febbraio 2019.

La data del 5 febbraio 2019 non ha alcuna valenza per il trasmittente, né ai fini fiscali né a fini probatori. Tuttavia, potrebbe avere valore per il destinatario al fine di determinare il momento di ricezione della fattura elettronica e della relativa detraibilità dell’IVA.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN