Nessun obbligo triennale per l’uscita dalla contabilità semplificata

Con la Risoluzione n.64/E del 14 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato profondamente il suo parere in merito al possibile passaggio di regime da semplificato a forfetario senza il rispetto del vincolo triennale.

In questo articolo analizziamo quali sono le differenze fra quanto finora previsto dall’Agenzia delle Entrate e quanto indicato nella recente Risoluzione in caso di opzione per l’applicazione del regime di contabilità semplificata.

Nella Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, in tema di disapplicazione del regime forfetario e opzione del regime ordinario, l’Amministrazione Finanziaria aveva chiarito che:

  1. i contribuenti che hanno i requisiti per accedere/permanere nel regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo o di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari;
  2. l’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo del quadro VO della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata;
  3. l’opzione per un regime di determinazione dell’imposta vincola il contribuente almeno per un triennio.

Nella Circolare veniva quindi ammessa la possibilità di optare per il regime semplificato, ma tale opzione avrebbe in ogni caso comportato l’obbligo di permanenza triennale in tale regime, senza quindi possibilità di adottare il regime forfetario prima di tale termine.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, in ragione delle profonde modifiche che avevano interessato il regime delle imprese minori, prevedeva la possibilità per le imprese che avevano optato per il regime semplificato, pur avendo i requisiti per applicare il regime forfetario di cui alla Legge 190/2014, di revocare la scelta effettuata ed applicare il regime forfettario dal 1° gennaio 2017, anche prima del termine del triennio.

Con la citata Risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018, l’Agenzia modifica quanto precedentemente affermato in merito all’obbligo di permanenza nel regime, prevedendo che:

  1. i contribuenti che hanno i requisiti per accedere/permanere nel regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo o di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari;
  2. l’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo del quadro VO della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata;
    • l’omessa indicazione dell’opzione, nella dichiarazione IVA per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori NON è vincolante ai fini dell’efficacia del regime scelto MA costituisce tuttavia una violazione sanabile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso;
  3. l’opzione non vincola alla permanenza triennale del regime scelto, trattandosi comunque di un regime “naturale” proprio dei contribuenti minori;
    • in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento – vi è la facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza.

Infine, nella stessa Risoluzione, l’Agenzia precisa che non rileva, al fine del vincolo triennale, l’opzione di cui al comma 5 dell’articolo 18 in quanto tale vincolo opera solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfetario.

Elisabetta Simon – Centro Studi CGN