Piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir): indicazioni dell’Agenzia Entrate

Che cosa sono i piani individuali di risparmio? Come sono disciplinati? Quali sono gli adempimenti fiscali previsti? Chiariamo quali sono le caratteristiche distintive di questi strumenti d’investimento.

Tramite la circolare n.3/E del 26 febbraio 2018 ed un comunicato stampa di presentazione dell’Agenzia delle Entrate sono pervenute indicazioni e sono stati forniti chiarimenti sui piani individuali di risparmio a lungo termine (Pir).

Il piano individuale di risparmio è stato introdotto in Italia a partire dal 1° gennaio 2017 per effetto di quanto previsto dai commi 100-114 della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) e costruito per un orizzonte temporale lungo (almeno 5 anni).

Allo stesso tempo, i piani di risparmio individuale prevedono un regime di esenzione fiscale per quei redditi di capitale e per tutti i redditi diversi che sono percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine.

L’obiettivo di tale disciplina è, in particolare, quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario.

Tutti i Pir al fine di poter beneficiare dell’esenzione fiscale con conseguente tassazione agevolata devono però rispettare determinate caratteristiche ossia essere detenuti per almeno 5 anni ed investire nel capitale di imprese italiane e europee (radicate in Italia).

Per quanto riguarda gli adempimenti fiscali relativi al Pir, questi sono svolti esclusivamente dall’intermediario presso il quale il Piano di risparmio è costituito o traferito.

In particolare, tutti i redditi derivanti da investimenti in piani di risparmio individuale PIR possono essere considerati come esenti in quanto si tratta di:

  • Redditi di capitalesecondo quanto disposto dall’art. 44 del TUIR;
  • Redditi diversisecondo quanto disposto dall’art. 67, comma 1, dalla lett. c-bis alla lett. c-quinquies del TUIR.

Solo in questi specifici casi si viene completamente esonerati dal pagamento delle imposte e dalle tasse previste normalmente sul capital gain e non si è inoltre soggetti all’imposta di successione.

In particolare la normativa recita:

Per beneficiare dell’esenzione non deve trattarsi di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni – articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR).

Secondo quanto disposto inoltre dal comma 102 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 si prevede in un anno solare di durata del piano di risparmio individuale quanto segue:

Per almeno i 2/3 dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Ancora, il comma 103 precisa anche che:

Non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

Infine le somme o i valori destinati al piano individuale inerenti al risparmio a lungo termine non possono essere investiti in prodotti quali strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. Paesi Black List).

In caso di dismissione prima del quinquennio o di mancato rispetto delle condizioni previste dalla Legge, i redditi percepiti sono soggetti a tassazione secondo le regole ordinarie e senza applicazione delle sanzioni. Se l’attività viene ceduta o rimborsata, è possibile restare nel regime agevolato previsto dal Pir se entro 90 giorni viene effettuato il reinvestimento in altri strumenti finanziari, nel rispetto dei vincoli di investimento previsti dal regime. In caso di mancato reinvestimento, invece, il versamento delle imposte e degli interessi va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui cade il termine ultimo per il reinvestimento.

Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di un PIR e la Legge di Bilancio 2017 ha previsto un limite massimo di importo investito: non potrà esser superiore a 30.000 euro all’anno e complessivamente non dovrà superare i 150.000 euro di valore su base quinquennale.

Al netto del limite di investimento, il capitale investito in PIR dovrà esser destinato ad imprese italiane ed europee, con una riserva per le PMI.

Fabrizio Tortelotti