Esterometro o fattura elettronica per le operazioni verso non residenti

Dall’obbligo di fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, rimangono escluse le fatture emesse e ricevute nei confronti e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato. Per questo, dopo l’abrogazione dello spesometro, si è resa necessaria l’introduzione di un nuovo adempimento, l’esterometro, ovvero la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Come funziona? Quali dati devono essere trasmessi? Con quale cadenza?

Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le prestazioni effettuate nei confronti degli operatori economici e i consumatori finali.

Le uniche eccezioni previste riguardano i contribuenti che si avvalgono:

  • del regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014);
  • del regime dei minimi (di vantaggio ex art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).

Per questi soggetti resta fermo l’obbligo di emettere la fattura in formato digitale per le operazioni effettuate nei confronti della PA.

La conseguenza naturale dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica è l’abrogazione del c.d spesometro, in quanto l’Agenzia delle entrate acquisirà autonomamente i dati delle fatture emesse e ricevute per il tramite del Sistema di Interscambio.

L’art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 dispone l’obbligo di fatturazione elettronica per “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.”

Per le operazioni nei riguardi dei soggetti non stabiliti, il successivo comma 3 bis dispone che “i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.”

Ad esempio se un imprenditore italiano effettua un’operazione intracomunitaria nei confronti di un soggetto stabilito in Francia, la relativa fattura potrà essere emessa in formato cartaceo. Posto che contestualmente è stato abrogato lo spesometro, sarà necessario comunicare in altro modo all’Agenzia delle Entrate i dati presenti nella fattura emessa.

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dedica un intero capitolo alla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. In particolare al punto 9.1 si stabilisce che per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono:

  • i dati identificativi del cedente/prestatore;
  • i dati identificativi del cessionario/committente;
  • la data del documento comprovante l’operazione;
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • il numero del documento;
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Al successivo punto 9.3 si stabilisce il termine per effettuare la comunicazione dei dati, vale a dire l’ultimo giorno del mese successivo rispetto alla data del documento emesso. Ad esempio se la fattura è stata emessa il 10 febbraio 2019, la comunicazione dei dati ivi contenuti deve essere effettuata entro il 31 marzo successivo. Per ciò che riguarda la comunicazione dei dati relativi alle fatture passive, l’adempimento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione. Il provvedimento ha poi specificato che “per la data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva”. Ad esempio se una fattura passiva ricevuta in data 15 gennaio 2019 viene registrata durante il mese di settembre, l’adempimento deve essere effettuato entro il 31 ottobre del medesimo anno.

L’ultimo punto del provvedimento concede la facoltà di emettere le fatture transfrontaliere in modalità elettronica compilando solo il campo “CodiceDestinatario” con un codice convenzionale indicato nelle specifiche tecniche che risulta essere la lettera X per 7 volte (“XXXXXXX”).  Nel campo “identificativo fiscale IVA” (punto 1.4.1.1 del tracciato) va inserita la partita IVA comunitaria e quando si tratta di soggetti extra UE va inserito il seguente codice: “OO 99999999999”. La trasmissione della fattura elettronica per le operazioni verso operatori esteri comporterà l’esonero della nuova comunicazione prevista per le operazioni transfrontaliere.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN