Il reverse charge sulle cessioni di telefonini ha le ore contate

Le disposizioni nazionali che regolano il meccanismo del reverse charge nel settore elettronico troveranno applicazione sino al 31 dicembre 2018. Infatti, la direttiva 2006/112/CE prevede che l’applicazione dell’inversione contabile possa essere applicata dagli Stati membri dell’Unione soltanto in via temporanea.

Si ricorda che l’art. 199 della direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare il meccanismo del reverse charge “a tempo indeterminato” nei casi di prestazioni di servizi relative al settore edile (art. 17, co. 6, lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) e di cessioni di fabbricati per le quali il cedente abbia optato per il regime di imponibilità IVA (art. 17, co. 6, lett. a-bis) del DPR 633/72).

Diversamente, l’art. 199-bis della direttiva prevede che gli Stati membri possano applicare tale misura “a termine”, con data ultima 31 dicembre 2018, nei casi di cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop e dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Pertanto dal 1° gennaio 2019, se non interverranno modifiche al riguardo, andrà ripristinato il normale meccanismo di applicazione dell’IVA e il debitore d’imposta non sarà più il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni ma colui che effettuerà la cessione del bene.

Tale norma fu introdotta con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale che si verifica nelle cessioni precedenti il commercio al dettaglio (le cosiddette frodi carosello) e la Commissione Europea, con la proposta direttiva del 25 maggio 2018, ha giustamente messo in guardia l’Italia sui possibili effetti negativi che potrebbe portare l’applicazione dell’IVA ordinaria e la conseguente disapplicazione del reverse charge sulle cessioni dei beni di cui sopra. Il suggerimento dell’organo europeo è quello di estendere tale norma sino all’entrata in vigore del regime IVA definitivo (nel quale gli Stati membri potranno adottare il reverse charge “generalizzato”).

Attendiamo novità in questi due ultimi mesi dell’anno.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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