Deleghe massive per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica: tra vantaggi (pochi) e svantaggi (molti)

Da mesi era stata promessa una nuova procedura telematica per l’invio massivo delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica che tutti gli operatori di studio stavano attendendo, nell’illusione di poter risparmiare tempo prezioso per potere organizzare al meglio l’avvio, ormai imminente, della fatturazione elettronica.

Tale promessa è stata esaudita solo il 5 novembre, a meno di due mesi dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, con Provvedimento n. 291241/2018 nel quale l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le modalità di conferimento e revoca delle deleghe per l’utilizzo dei servizi, riservando tuttavia non poche (spiacevoli) sorprese.

Tramite la comunicazione telematica è possibile attivare l’utilizzo di diversi servizi di fatturazione elettronica; è quindi necessario prestare particolare attenzione al tipo di servizio per il quale l’intermediario vuole essere delegato ma certamente, per chi non avesse ancora indicato il proprio indirizzo telematico nel sito Fatture e corrispettivi, occorre comunicare una tra le scelte 1, 2 o 3. Ecco qui un prospetto di sintesi per la scelta del servizio da comunicare.

Analizziamo dunque quali sono gli adempimenti in capo all’intermediario che intende avvalersi di tale modalità massiva di presentazione, i relativi vantaggi e svantaggi e quali possibili alternative adottare.

Gli adempimenti

1) Ottenimento del modello cartaceo per il conferimento della delega compilato e firmato dal soggetto delegante.

2) Compilazione della comunicazione telematica da inviare all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del modulo, con indicazione per ciascun delegante di:

  • Tipologia e numero del documento di riconoscimento del sottoscrittore della delega;
  • Tipologia di servizio per il quale si viene delegati;
  • Numero progressivo della delega ricevuta;
  • Data di inizio e fine validità della delega, in ogni caso la durata massima è fissata a 2 anni;
  • Dati di riscontro per garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario, relativi all’ultima Dichiarazione IVA presentata da ciascun delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento della delega (per le deleghe conferite nel 2018, occorre indicare i dati della Dichiarazione IVA 2017 – anno solare 2016). Tali dati sono:
    • Volume d’affari IVA;
    • IVA dovuta o IVA a credito.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l’intermediario dichiara:
    • di aver ricevuto specifica delega in relazione ai servizi indicati nell’elenco;
    • che l’originale del modulo è conservato per 10 anni presso la sua sede o ufficio;
    • che i dati dei deleganti e delle deleghe corrispondono a quelli riportati nei moduli di conferimento delle deleghe.
  • Assunzione di responsabilità ad osservare le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza.

3) Tenuta di un Registro cronologico giornaliero, nel quale annotare:

  • Numero progressivo e data della delega/revoca;
  • Codice fiscale e dati anagrafici, ovvero Denominazione, del contribuente delegante;
  • Estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega/revoca.

4) Conservazione per 10 anni delle copie cartacee di:

  • Modello di conferimento della delega firmato dal delegante;
  • Copia del documento di identità riportato nella comunicazione telematica e nel registro cronologico;
  • Stampa dei dati trasmessi nella comunicazione telematica.

Va ricordato che, avendo le deleghe durata massima di 2 anni, dovranno essere conservati i medesimi documenti anche per i futuri rinnovi.

I vantaggi

1) Trasmissione massiva, con possibilità di presentare fino a 2.500 deleghe per comunicazione.

Gli svantaggi

1) Impossibilità di utilizzare la modalità di comunicazione massiva per revoche.

2) Impossibilità di utilizzare la modalità di comunicazione massiva per i contribuenti che non hanno presentato la Dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente il conferimento della delega. Rimangono quindi esclusi tutti i contribuenti che:

  • hanno iniziato l’attività a partire dall’anno 2017;
  • svolgono un’attività per la quale vi è l’esonero dalla presentazione della Dichiarazione IVA (ad es. attività esenti IVA).

3) Responsabilità civile, oltre ad eventuali sanzioni penali, nel caso di irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle Entrate, nella gestione delle deleghe.

Quali alternative?

Nel medesimo Provvedimento, sono ammesse due possibilità di attribuzione della delega che azzerano gli adempimenti sopra descritti:

1) Presentazione del modello per il conferimento della delega/revoca da parte del delegante, presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

2) Conferimento o revoca delle deleghe da parte del delegante attraverso le specifiche funzionalità disponibili nella propria area riservata accessibile agli utenti abilitati al servizio Entratel o Fisconline.

Se la prima possibilità appare forse troppo onerosa da suggerire ai propri deleganti, la seconda potrebbe essere la più rapida e meno gravosa per tutti gli attori coinvolti. In quest’ultimo caso, l’aiuto che potrebbe essere offerto dall’intermediario potrebbe essere quello di attivarsi affinché tutti i propri clienti abbiano le credenziali per accedere a tale area tramite Smart Card o, più semplicemente, tramite SPID.

Elisabetta Simon – Centro Studi CGN