Entro quanto tempo può essere impugnata una donazione?

Donare un bene a qualcuno rende il trasferimento definitivo e inattaccabile? È possibile revocare un atto di donazione? E per quali motivi? Entro quanto tempo può essere impugnato o revocato un atto di donazione?

Prima di rispondere a queste domande, è doveroso fare una breve premessa. La donazione è un contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Elementi essenziali della donazione sono lo spirito di liberalità e l’arricchimento del donatario.

Affinché una donazione sia valida è necessario l’atto notarile e la presenza di due testimoni.  Mancando queste due condizioni, la donazione è nulla e può essere impugnata senza limiti di tempo. In buona sostanza, in qualsiasi momento è possibile far valere l’azione di nullità contro la donazione fatta senza il notaio e senza testimoni.

Le donazioni di beni di modico valore, invece, possono avvenire formalmente, con la semplice consegna a mani del bene e senza l’ausilio del notaio. Per questo motivo, per le donazioni di beni di modico valore non vi sono problemi di sorta sulla validità dell’atto.

La donazione quindi è un atto soggetto a revocazione. In particolare, la donazione può essere revocata per due principali motivi: ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli.

La revocazione per ingratitudine avviene qualora il donatario abbia commesso atti particolarmente gravi nei confronti del donante o del suo patrimonio.

La revocazione di una donazione per ingratitudine può avvenire ad esempio per ingiuria grave nei confronti del donante. Questa particolare revocazione è caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un sentimento durevole di disistima delle qualità morali e di non rispetto della dignità del donante contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntare l’atteggiamento.

Anche la violazione del dovere coniugale di fedeltà può essere motivo di revoca della donazione per ingratitudine, specialmente se tale violazione è stata attuata senza ritegno e fatta anche oggetto di pettegolezzo divertito e di scherno (circostanza che integra l’ingiuria grave in quanto lesiva del patrimonio morale del donante).

In questi casi citati come esempio, l’azione di revocazione della donazione deve essere esercitata entro un anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che la consente. Il termine per l’impugnazione decorre dal momento in cui il donante ha acquisito la piena e sicura consapevolezza della ingratitudine del donatario ed è previsto a pena di decadenza.

La revocazione per sopravvenienza di figli avviene qualora il donante abbia figli o discendenti o scopra di averne successivamente all’atto di donazione.

Nel caso di revocazione per sopravvenienza di figli, la revocazione della donazione deve essere proposta entro 5 anni della nascita dell’ultimo figlio nato dal matrimonio o discendente ovvero dalla notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dall’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.

Un altro importante motivo che può causare l’impugnazione della donazione è il caso che lede gli eredi legittimari. Se un legittimario (figlio, genitore o coniuge del soggetto defunto) ritiene di essere stato privato o semplicemente leso della sua quota di legittima per effetto di una o più donazioni effettuate in vita dal defunto a favore di altri soggetti, egli ha 10 anni di tempo per agire in causa con la cosiddetta azione di riduzione della legittima. Tale termine di 10 anni decorre dalla morte del donante.

Ogni legittimario può impugnare le donazioni fatte in vita dal defunto nei confronti di altri soggetti, adoperandosi per la loro riduzione, agendo in giudizio. Le donazioni si riducono cominciando dall’ultima e risalendo a quelle immediatamente precedenti, fino al ripristino della quota di legittima.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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