La protocollazione delle fatture elettroniche alla luce delle novità introdotte dal D.L. 119/2018

Il Decreto Legge 119/2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 ottobre 2018 ha definitivamente messo un punto ai dubbi legati alla protocollazione delle fatture d’acquisto in sede di contabilizzazione di quest’ultime negli appositi registri IVA.

Dal punto di vista normativo, con l’annotazione delle fatture cartacee la protocollazione si rendeva necessaria al fine di assolvere all’obbligo di corretta e diretta individuazione del documento fiscale annotato nell’apposito registro IVA.

L’art.13 del D.L. 119/2018 contiene nuove “Disposizioni di semplificazione in tema di registrazione degli acquisti”. Nello specifico vengono apportate le seguenti modifiche all’art.25 del D.P.R. 633/1972:

  • a) al primo comma, le parole «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17 e deve annotarle in apposito registro» sono sostituite dalle seguenti: «Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17»;
  • b) al secondo comma, le parole «il numero progressivo ad essa attribuito» sono soppresse.

Le suddette modifiche di fatto inseriscono una semplificazione per la registrazione degli acquisti intervenendo sull’articolo 25 del D.P.R. 633/1972 che, nella nuova versione, non prevede più l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e le bolle doganali riferibili agli acquisti, né l’obbligo di indicare nel registro il numero progressivo attribuito (il noto «numero di protocollo»).

La detta modifica è una conseguenza dell’introduzione della fattura elettronica, posto che il «numero di protocollo» sarà, di fatto, attribuito dal Servizio di Interscambio (SdI) in fase automatica.

Dalla norma appena richiamata, quindi, viene espunto ogni riferimento alla «numerazione progressiva» dei documenti di acquisto, stante il fatto che gli stessi transitano dal Sistema di interscambio (SdI), con conseguente facile tracciamento della fattura ricevuta all’interno del registro IVA.

Di fatto, il legislatore ha soppresso l’obbligo di numerazione progressiva, allineandosi alle posizioni dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione 46/E/2017) che a suo tempo ammetteva la possibilità di evitare la protocollazione manuale poiché «l’apposizione fisica del numero progressivo IVA sul documento originale» non risulta essere «indispensabile qualora sia assicurata la perfetta corrispondenza dei dati contenuti nella fattura a quelli riportati nel registro IVA».

Tale “perfetta corrispondenza” può quindi essere garantita dalla somma delle informazioni cedente/prestatore, data e numero documento. Sul punto, tuttavia, saranno necessari opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN