Rimborso IVA anche con carichi fiscali pendenti

È illegittima la sospensione della domanda di rimborso IVA motivata dalla presenza di carichi pendenti. A stabilirlo è la sentenza n. 27784 del 31 ottobre 2018 con la quale la Cassazione afferma che la presenza di carichi fiscali provvisoriamente sgravati, ma ancora pendenti in ragione dell’esecuzione di una sentenza non definitiva, è irrilevante e non può costituire causa di sospensione del rimborso IVA.

Nel caso di specie, una importante catena di multisale cinematografiche operante in Italia impugnava il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva disposto la sospensione del richiesto rimborso IVA relativo ad un credito del terzo trimestre 2009, adducendo che due carichi pendenti erano ostativi al rimborso stesso. La CTP rigettava il ricorso. La società appellava la sentenza e la CTR accoglieva l’appello rilevando che, poiché i ruoli pendenti erano stati oggetto di sgravio da parte dell’ufficio, non esistevano pendenze ostative al rimborso IVA.

Contro tale sentenza, l’Ufficio ricorreva in Cassazione vedendosi definitivamente respinto il ricorso.

Infatti, la sentenza n. 27784 del 31 ottobre 2018 respinge definitivamente le istanze dell’Agenzia delle Entrate non ravvisando nell’art. 38-bis DPR 633/1972 l’esistenza di carichi pendenti come un motivo ostativo ai rimborsi IVA. L’unica pendenza che giustificherebbe la sospensione del rimborso sarebbe quella di un procedimento penale per reati fiscali; in tal caso il rimborso potrebbe essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale. Ipotesi comunque che non ricorre nel caso di specie, atteso che mai è stata prospettata negli atti di causa la pendenza di un siffatto procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti della contribuente.

Inoltre, essendo l’IVA un’imposta armonizzata, anche qualora si volesse astrattamente ammettere che il rimborso possa essere sospeso per la pendenza di un carico fiscale, occorrerebbe verificare la compatibilità di tale misura con il diritto dell’Unione. Per tale motivo, ritenere che la sola esistenza di un carico pendente giustifichi di per sé la sospensione del rimborso IVA significa, di fatto, accettare il rischio di vanificare in maniera generalizzata ed indefinita nei tempi l’esecuzione del rimborso stesso, e quindi un meccanismo di funzionamento dell’imposta.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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