La fattura differita alla luce dell’introduzione dell’obbligo delle fatture elettroniche

Riepiloghiamo i casi nei quali è possibile emettere la fattura in deroga al principio secondo cui la fattura deve essere emessa al momento dell’effettuazione dell’operazione.

Secondo quanto stabilito dall’art. 21 comma 4 del D.P.R. 633/1972, i casi nei quali è possibile emettere la fattura differita si possono così riassumere:

  1. Le cessioni di beni la cui spedizione o consegna risulta da un documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare le parti dell’operazione come previsto dal D.P.R. 472/1996, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto. In questo caso sarà possibile emettere la fattura riepilogativa delle operazioni ivi dettagliate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione, rimanendo invariato l’obbligo di contabilizzare l’imposta nel periodo di effettuazione dell’operazione.
  2. Le prestazioni di servizi così come individuate dalla legge n.228/2012, per le quali è possibile individuare la relativa documentazione di supporto idonea ad identificare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le controparti. La circolare dell’agenzia delle entrate n. 18/2014 individua a titolo esemplificativo quale documento attestante l’operazione, la quietanza dell’avvenuto incasso del corrispettivo, il contratto, la nota di consegna lavori, la lettera d’incarico, la relazione professionale. In questo caso sarà possibile emettere la fattura riepilogativa delle operazioni ivi dettagliate, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione, rimanendo invariato l’obbligo di contabilizzare l’imposta nel periodo di effettuazione dell’operazione.
  3. Le cessioni “effettuate a terzi per il tramite del cedente” hanno un termine dilatorio rispetto alle suddette casistiche. È infatti prevista in questo caso la possibilità di emettere la fattura entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, comportando anche il differimento del periodo di contabilizzazione dell’imposta al mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  4. Le prestazioni di servizi sottoposte alla regola della territorialità dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/1972, rese a soggetti stabiliti in un altro paese UE, devono essere documentate attraverso una fattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e registrata entro tale termine, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
  5. Le operazioni attive e passive legate a prestazioni generiche di cui alla lettera c) da o verso soggetti passivi extracomunitari devono essere documentate attraverso una fattura (nel caso di servizi resi) ovvero autofattura (servizi ricevuti) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
  6. Le cessioni intracomunitarie la cui fattura contenga il riferimento alla non imponibilità ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/1993. Anche in quest’ultimo caso la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

L’analisi delle suddette casistiche, letto alla luce dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, può essere utile al fine di individuare le operazioni per le quali il termine di emissione della fattura risulta ampliato rispetto alle regole di portata generale.

Resta fermo, anche nel caso di emissione della fattura elettronica, l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico (salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente) e la conseguente trasmissione al sistema di interscambio.

Lavinia Linguanti – Centro Studi CGN