Nella Legge di Bilancio il restyling dello sport bonus

La legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 621 – 628) amplia il credito d’imposta denominato “sport bonus” istituito dalla L. 205/2017 per le erogazioni liberali destinate a interventi in favore delle infrastrutture sportive introducendo le seguenti novità: innalzamento della percentuale di credito d’imposta spettante, ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, incremento della misura delle erogazioni liberali.

In particolare, si stabilisce che, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell’anno solare 2019 per:

  • interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici
  • realizzazione di nuove strutture

spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. La normativa precedente prevedeva la misura del credito d’imposta pari al 50% nel limite massimo di 40.000 euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui,

ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.

Lo scorso anno il credito d’imposta veniva riconosciuto solo alle imprese con il limite del 3% dei ricavi annui.

Si considerino, a mero titolo esemplificativo, i seguenti due esempi:

  1. una persona fisica che nel 2019, con reddito imponibile pari a 100.000,00 euro, abbia effettuato un’erogazione liberale agevolata per 10.000,00 euro. In tal caso, il credito d’imposta, pari a 6.500,00 euro (65% di 10.000,00 euro), spetta interamente, posto che non supera il limite del 20% del reddito imponibile (pari a 20.000,00 euro);
  2. un soggetto titolare di reddito d’impresa che nel 2019 abbia ricavi per 10 milioni di euro ed abbia effettuato erogazioni liberali agevolate per 20.000,00 euro. In tal caso, il credito d’imposta è pari a 13.000,00 euro (65% di 20.000,00 euro) e spetta in misura piena, posto che il limite del 10‰ dei ricavi (100.000,00 euro) non viene superato.

Ferma restando la ripartizione in 3 quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile tramite compensazione nel modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap.

Al credito d’imposta in esame non si applica:

  • il limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti indicati nel quadro RU del Modello Redditi di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
  • il limite di compensazione pari a 700.000 euro annui di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000.

Il credito non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge per le medesime erogazioni liberali.

I soggetti che ricevono le erogazioni liberali devono comunicare immediatamente all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici.

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari devono, inoltre, comunicare all’Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

L’agevolazione fiscale in commento sarà oggetto di maggiori dettagli attuativi in un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che verrà adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN