Rottamazione “saldo e stralcio” per chi è in difficoltà economiche

La legge di bilancio (art. 1, commi 184-198, L. n. 145/2018) contiene la definizione con modalità agevolata dei debiti iscritti a ruolo (c.d. definizione a “saldo e stralcio”) per i contribuenti-persone fisiche in difficoltà economica. Si tratta di un’ulteriore sanatoria che si aggiunge a quelle già previste nella “pace fiscale” del D.L. 119/2018.

L’oggetto della sanatoria è rappresentato dai debiti tributari affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali. Si tratta di imposte già dichiarate dal contribuente ma non versate che vengono normalmente riscosse in esito ai controlli automatizzati (articolo 36-bis DPR 600/73 per le imposte dirette e articolo 54-bis DPR 633/72 per l’Iva). Trattandosi di debiti già in essere iscritti a ruolo, ancora una volta vengono esclusi i contribuenti che hanno ricevuto o stanno pagando il solo avviso bonario. Sono compresi nel perimetro dei debiti gli omessi versamenti dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, anche se occorrerà comprendere se siano inclusi tutti i contributi dei lavoratori autonomi e quindi sia di professionisti iscritti alla gestione separata Inps, sia di artigiani e commercianti. Dovrebbero, invece, essere esclusi i contributi dovuti per il lavoro dipendente e quelli derivanti da eventuali accertamenti subiti.

L’estinzione dei debiti interessa solo i soggetti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Sono di conseguenza esclusi i debiti delle società, di persone o di capitali, e di altri enti, diversi dalle persone fisiche. L’istituto giuridico agevolativo ritiene grave e comprovata la situazione di difficoltà economica allorché l’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro. Gli unici soggetti esclusi sono quelli in stato di sovraindebitamento che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni (articolo 14-ter della legge 3/2012), i quali, indipendentemente dall’ISEE, possono estinguere i debiti iscritti a ruolo.

L’importo da versare per l’estinzione dei debiti dipende dalla situazione economica del contribuente e si prevede, oltre all’integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora, il versamento di una percentuale a titolo di capitale e interessi in ragione dei seguenti valori ISEE:

  • 16% con ISEE del nucleo familiare non superiore a 500 euro;
  • 20% con ISEE del nucleo familiare superiore a 500 euro e non superiore a 12.500 euro;
  • 35% con ISEE del nucleo familiare superiore a 500 euro.

Sono inoltre dovuti gli aggi e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

I soggetti, invece, in stato di sovraindebitamento possono estinguere i carichi a ruolo versando il 10% delle somme iscritte alla riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre ad aggi, spese per procedure esecutive e di notifica.

Tali percentuali valgono anche per contributi (delle casse previdenziali professionali e delle gestioni Inps dei lavoratori autonomi) e il versamento sarà poi utilizzato ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

La procedura della definizione “saldo e stralcio” prevede la presentazione entro il 30 aprile 2019 di una dichiarazione da effettuarsi su un modello di prossima pubblicazione. Nella dichiarazione il contribuente dovrà attestare i propri requisiti (ISEE o stato di sovraindebitamento) per poter accedere alla definizione e dovrà altresì specificare quali debiti intende definire.

Il versamento delle somme dovute potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in un massimo di cinque rate, secondo le seguenti modalità:

  • 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
  • 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
  • 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
  • 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
  • il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

Il contribuente, nella dichiarazione, dovrà indicare il numero massimo di rate in cui intenderà pagare.

Entro il 31 ottobre 2019, l’agente della Riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell’estinzione e, in caso di pagamento rateale, l’importo dovuto e la relativa scadenza di ciascuna rata.

Sempre entro il 31 ottobre, se fossero insussistenti i requisiti necessari ovvero si trattasse di debiti non definibili, l’Agenzia notificherà l’eventuale rigetto della domanda di estinzione.

L’istanza di saldo e stralcio può essere presentata anche da coloro che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli, non hanno eseguito i pagamenti o sono decaduti dalla rottamazione per aver pagato in ritardo o per averne omesso il versamento.

In caso di mancato integrale pagamento degli importi dovuti per la definizione, sia dell’unica rata, sia di una delle rate successive, la definizione non si perfeziona e il pagamento non potrà essere dilazionato. Così come è disposto per la terza rottamazione, per chi paga a rate, è prevista una tolleranza di 5 giorni. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta perciò la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi.

La presentazione della dichiarazione di estinzione dei debiti comporta la sospensione dell’avvio di procedure cautelari. In particolare, la norma, rinviando a tal fine all’articolo 3 del D.L. 119/2018, prevede che a seguito della domanda:

  • sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
  • sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
  • non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
  • non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
  • non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai fini delle compensazioni e dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni;
  • sarà possibile il rilascio del Durc.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN