Amministratore di condominio soggetto alla gestione commercianti dell’Inps se l’attività viene svolta tramite società

Lo svolgimento dell’attività di amministratore di condomini, in forma societaria, comporta l’assoggettamento del reddito generato alla cassa della gestione commercianti e non a quella separata dell’Inps, ove sono inquadrate le professioni non organizzate in ordini professionali.

Questo è quanto viene stabilito con Sentenza n. 21900 del 7 settembre 2018 della Corte di cassazione che si è occupata infatti dell’individuazione dell’esatta gestione Inps alla quale deve essere iscritto un amministratore condominiale che svolge l’attività avvalendosi di una società in nome collettivo.

Nel ricorso instaurato dalla difesa dello stesso amministratore si evidenziava che l’attività di amministratore di condomini esulava dalla natura commerciale e rientrava tra le attività di natura professionale ed intellettuale, a prescindere dalla forma individuale o societaria del suo espletamento, ed inoltre si evidenziava che non erano presenti il carattere dell’abitualità e della prevalenza previsti dal comma 203 del citato art. 1 della legge n. 662/96 ai fini dell’iscrizione presso la gestione commercianti.

La Cassazione nel merito ha ritenuto infondate le motivazioni esposte nel ricorso e ha provveduto a specificare maggiormente l’ambito di applicazione del caso.

In particolare secondo il giudice di legittimità è richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti Inps per l’esercizio di un’attività commerciale la cui gestione sia esercitata come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di società a responsabilità limitata che abbia come oggetto un esercizio commerciale (Cass. sez. 6 – Lav., Ordinanza n. 3145 del 2013) a nulla rilevando, nel caso specifico, che nella società vi partecipino solo l’amministratore e la moglie, senza dipendenti, in quanto riveste importanza il fatto che l’attività di amministrazione condominiale sia espletata attraverso il complesso organizzato dei beni sociali e attraverso il distinto soggetto giuridico costituito dalla società commerciale.

Si individuano nell’attività concretamente svolta dal ricorrente gli estremi richiesti dagli articoli 1, co. 202 e 203 della legge 662/1996 per l’iscrizione alla predetta gestione previdenziale ove si statuisce “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

  1. siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
  2. abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
  3. partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
  4. siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli“.

L’attività del ricorrente non si era limitata allo svolgimento di opera professionale a carattere intellettuale, ma era stata svolta in forma imprenditoriale attraverso la società collettiva di cui egli era amministratore e socio, come evidenziato dal dato che era la società ad assumere gli incarichi relativi all’amministrazione di condomini e ad emettere le fatture riferite a tale attività.

A conferma di ciò la Suprema Corte osserva che, se l’attività fosse stata esclusivamente di natura professionale, l’amministratore si sarebbe dovuto iscrivere alla gestione separata Inps (Legge 335/95) circostanza che, invero, non si è mai verificata.

L’attività della società era organizzata prevalentemente con il lavoro del ricorrente, il quale partecipava al lavoro aziendale con i caratteri dell’abitualità e della prevalenza, essendo, tra l’altro, pensionato e non svolgendo altre attività soggette a diverse forme di contribuzione, per cui non si poneva neppure la questione di una ipotetica doppia iscrizione alle due diverse gestioni previdenziali.

Fabrizio Tortelotti