Compenso all’amministratore non fiscalmente residente

Nella stessa misura con la quale si presenta la situazione in cui un contribuente fiscalmente residente in Italia percepisce un reddito estero, potrà presentarsi anche la situazione inversa, ossia il percepimento di un reddito di fonte italiana (e quindi prodotto in Italia) da parte di un soggetto non fiscalmente residente in Italia. Un caso particolare è previsto per gli amministratori fiscalmente residenti all’estero di società italiane.

Aspetti reddituali

Come indicato dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir, sono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore”.

Nel caso di compenso erogato ad un amministratore non fiscalmente residente in Italia, il primo comma dell’art. 3 Tuir dispone che “L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.” L’art. 23, comma 2, lett. b), Tuir conferma tale disciplina indicando che si presume prodotto in Italia (e dunque è qui tassabile) il compenso di amministratore corrisposto da un sostituto di imposta residente in Italia, indipendentemente dunque da dove l’attività sia fisicamente svolta.

Non essendo fiscalmente residente in Italia, a tale contribuente non potrà essere applicata la tassazione ordinaria sul reddito percepito. Come previsto dall’art. 24, comma 1-ter, D.P.R. n. 600/1973, il sostituto italiano deve operare la ritenuta a titolo di imposta, sull’ammontare imponibile del compenso, ritenuta fissata in misura pari al 30%.

Bisogna inoltre verificare quanto previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il paese di residenza dell’amministratore fiscalmente non residente in Italia, in quanto, se la normativa comunitaria fosse più favorevole, dovrà applicarsi questa rispetto alla normativa interna (italiana).

L’articolo della Convenzione Ocse cui fare riferimento è l’art. 16 nel quale viene indicato che “La partecipazione agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente (nel nostro caso, l’amministratore residente all’estero) riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato (la società italiana) contraente sono imponibili in detto altro Stato (Italia)”.
Da quanto si comprende, la tassazione non è esclusiva dell’Italia (manca infatti l’avverbio “soltanto”) e di conseguenza vi sarà una tassazione concorrente tra il paese di produzione del reddito (Italia) e quello di residenza dell’amministratore.

Aspetti contributivi

Per quanto attiene agli aspetti contributivi, l’Inps, con la circolare n. 164 del 21 dicembre 2004, ha disciplinato l’assoggettamento contributivo alla condizione se sia o meno presente la Convenzione tra i due paesi:

  • se non è presente la Convenzione, vi è obbligo di versamento dei contributi alla Gestione Separata se:
    • l’attività è svolta in Italia ovvero
    • il committente sia italiano.
  • se è presente la Convenzione che lega i due Stati ed è stipulata seguendo lo schema Ocse, bisogna riferirsi alle regole previste per la tassazione del reddito.
    Nello specifico:

    • ove sia previsto che l’imposizione fiscale venga assolta nello Stato di residenza del collaboratore, il contributo alla Gestione Separata non sarà dovuto;
    • al contrario, se è previsto che l’imposta sul reddito sia assolta nello Stato in cui è svolta la prestazione (quindi in Italia), parallelamente dovrà essere assolto anche l’obbligo della contribuzione alla Gestione Separata.

Pertanto, l’obbligo (fiscale, e di conseguenza anche quello) contributivo deve essere adempiuto in Italia per i compensi (di collaborazione coordinata e continuativa) erogati in relazione all’attività di amministrazione delle società, in quanto, come sopra indicato, l’art. 16 del modello di Convenzione OCSE prevede la tassazione degli emolumenti nello Stato di residenza della società e, poiché la società ha sede in Italia, sussiste l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione Separata con la ripartizione dei contributi tra il committente (nella misura di 2/3) e l’amministratore (nella misura di 1/3).

Marco Beacco – Centro Studi CGN