Contributi ridotti per i forfettari con domanda entro il 28 febbraio

Scade il 28 febbraio il termine per comunicare all’INPS la perdita dei requisiti di accesso al regime previdenziale agevolato. Ecco le indicazioni che dovranno seguire i titolari di partita IVA iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

Dal punto di vista previdenziale l’adesione al regime forfetario consente di ridurre i contributi dovuti da parte degli iscritti alle gestioni autonome. La norma è contenuta all’art. 1 commi 76-84 della L. 190/2014 che prevede la riduzione del 35% della contribuzione dovuta sul reddito minimale nonché su quello eccedente alla Gestione artigiani e commercianti INPS. Si tratta di un’agevolazione non applicabile ai professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS oppure a Casse di previdenza e assistenza private.

Trattandosi di un’agevolazione su base volontaria, per fruire di tale opzione è necessario trasmettere apposita domanda all’INPS secondo le istruzioni pubblicate dall’Istituto contenute nella circolare. n. 29/2015.

I soggetti iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi che svolgono attività d’impresa devono compilare:

  • il modello telematico contenuto nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito dell’INPS;
  • il modello cartaceo allegato alla circolare n. 29/2015 da consegnare alla sede INPS competente previsto per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultano ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS.

Il termine di trasmissione o presentazione è fissato, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno in cui intendono usufruire del regime agevolato. L’INPS, nella circolare n. 27/2018, ha avuto modo di precisare che non è necessario ripresentare la domanda ogni anno per coloro che hanno già aderito all’agevolazione contributiva, restando l’agevolazione operativa fino a che permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia. La presentazione oltre il termine della domanda comporta la preclusione all’agevolazione per l’anno in corso con l’onere di ripresentare una nuova richiesta entro il 28 febbraio dell’anno successivo.

Una particolare attenzione è dovuta da parte dei soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato. Costoro, per fruire del beneficio contributivo, devono presentare la domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale. In alternativa tali soggetti potrebbero presentare il modello cartaceo.

Posto che la riduzione contributiva segue il regime forfettario, la cessazione dell’agevolazione contributiva coincide con la cessazione del regime forfettario sia a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario che per la perdita del requisito d’accesso o la verifica di una delle cause ostative. La cessazione dell’agevolazione determina ai fini previdenziali l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento dei contributi. Quindi, ad esempio, un contribuente che nel 2018 agiva nel forfettario e per il quale nello stesso anno è sopraggiunta una causa di esclusione, fuoriesce dal regime dal 1° gennaio 2019. L’INPS con il messaggio n. 15 del 4 gennaio scorso ha chiarito che il contribuente che fuoriesce dal regime dovrà comunicare all’istituto la propria rinuncia entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali, con le consuete modalità esplicitate nei consolidati documenti di prassi (circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015). In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno.

Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo. Quest’ultimo passaggio appare poco condivisibile e in contrasto con le norme sul regime forfettario in virtù delle quali l’agevolazione contributiva è in funzione del regime fiscale sostitutivo. D’altra parte la comunicazione di rinuncia tardiva finirebbe col premiare coloro che non hanno rispettato il termine del 28 febbraio (di fatto, riconoscendo l’agevolazione ancora per un anno). In altri termini, il soggetto che è fuoriuscito dal regime forfetario dal 2019 e che presenti all’INPS la rinuncia il prossimo 15 marzo, stando a quanto affermato dall’INPS, potrebbe continuare a beneficiare della riduzione del 35% ancora per il 2019. Anche in sede di dichiarazione si potrebbero generare delle incongruenze poiché, per beneficiare della riduzione, il contribuente dovrebbe barrare la casella del quadro RR riservata ai contribuenti in regime forfetario, a fronte della compilazione del quadro RG o RF a fini reddituali.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN