Niente esenzione IVA per gli operatori socio sanitari

Le prestazioni rese dagli operatori socio sanitari (OSS) sono imponibili IVA e non rientrano nel regime di esenzione di cui all’art. 10, n. 18) del DPR 633/72. Così ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 90 del 3 dicembre 2018.

Nel caso di specie, una società che prestava servizi di assistenza sanitaria a domicilio a istituti ospedalieri e case di cura, avvalendosi di team costituiti da medici, infermieri, psicologi e operatori socio sanitari, chiedeva di conoscere se anche alle prestazioni rese dagli operatori socio sanitari è applicabile l’esenzione IVA di cui all’art. 10, al pari degli altri professionisti.

La risposta dell’Agenzia all’interpello è negativa: l’operatore socio sanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie e pertanto le sue prestazioni sono imponibili IVA. Infatti, l’applicazione dell’esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 18) del DPR 633/72 è subordinata al ricorrere di requisiti oggettivi e soggettivi. Dal punto di vista dei requisiti oggettivi, sono esenti da IVA “le prestazioni sanitarie, di diagnosi, cura o riabilitazione rivolte alla persona, purché rese da soggetti che esercitano professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ex art. 99, primo comma, del Testo unico delle leggi sanitarie (RD n. 1265 del 27/07/1934) oppure individuate con il decreto ministeriale del 17 maggio 2002”. Dal punto di vista soggettivo, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, dagli esercenti una professione sanitaria, dagli esercenti le professioni di biologo, psicologo e odontoiatra, nonché dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001 che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili. Gli operatori socio sanitari, nonostante la Legge Lorenzin (Legge n. 3/2018) li abbia abilitati a svolgere mansioni più specialistiche precedentemente escluse dal novero delle loro competenze (ad esempio, la somministrazione di terapie intramuscolari o sottocutanee), non rientrano all’interno della categoria di soggetti che esercitano le professioni sanitarie individuate dall’art. 10, comma 1, n. 18) del DPR 633/72. Infatti gli OSS sono identificabili semplicemente come “operatori di interesse sanitario”, sono sprovvisti delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, hanno una totale mancanza di autonomia professionale, svolgono funzioni accessorie e strumentali e hanno una formazione  di livello inferiore, posto che la qualifica di operatore socio sanitario viene conseguita al termine di un percorso di formazione professionale regionale e non esiste alcuna iscrizione ad uno specifico albo professionale.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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