In dichiarazione debuttano gli ISA per professionisti e imprese

Per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni debuttano in dichiarazione gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) che sostituiscono gli studi di settore e i parametri contabili. La disposizione è contenuta nell’art. 9-bis del DL 50/2017 e troverà applicazione nei modelli dichiarativi del 2019 con riferimento al periodo d’imposta 2018.

La principale differenza rispetto agli studi di settore sta nel fatto che mentre questi ultimi nacquero come strumento di accertamento dei contribuenti medio/piccoli e con caratteristiche standardizzate (commercianti, artigiani, eccetera), gli ISA rappresentano, essenzialmente, uno strumento di compliance e di selezione dei contribuenti da assoggettare a verifica con gli strumenti tradizionali.

Gli indici sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta e rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili. All’applicazione degli ISA fa seguito un giudizio di affidabilità fiscale del contribuente, espresso su una scala da 1 a 10.

Il grado di affidabilità è rilevante:

  • ai fini dell’accesso al regime premiale;
  • per la definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

I contribuenti cui si applicano gli indici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Le cause di esclusione dall’applicazione degli ISA sono le seguenti:

  1. inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  3. ammontare di ricavi dichiarati di cui all’articolo 85, comma 1, Tuir esclusi quelli di cui alla lettera c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, superiore a 5.164.569 euro (i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito);
  4. periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  5. determinazione del reddito con criteri “forfetari”;
  6. classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata;
  7. esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (deve essere compilato il Modello ISA);
  8. enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
  9. organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
  10. imprese sociali di cui al D.Lgs. 117/2017;
  11. società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Per migliorare il profilo di affidabilità funzionale all’accesso al regime premiale, i contribuenti possono indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili. Tali componenti rilevano ai fini IRPEF/IRES, IRAP e IVA, nel senso che su tali maggiori importi vanno calcolate e versate le imposte indicate.

Il regime premiale connesso all’applicazione degli ISA consiste nel riconoscimento di precisi benefici fiscali in relazione ai diversi livelli di affidabilità raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione. I benefici riguardano:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
  • l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
  • l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del decreto del DPR 633/72 (lett. d);
  • l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo;
  • l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. I benefici relativi all’esclusione dalla disciplina delle società di comodo, alla riduzione dei termini di accertamento e all’esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento non operano in caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (art. 9-bis co. 13 del DL 50/2017).

Con l’introduzione degli ISA ci saranno una serie di aggiustamenti nei modelli di dichiarazione, in cui non troveranno più spazio i riferimenti agli studi di settore o parametri che verranno sostituiti dai riferimenti dei nuovi indicatori.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN