Visto leggero: come, dove e quando

Il visto di conformità o visto leggero (D.lgs. n. 241/1997) costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie.

Oltre ai responsabili assistenza fiscale dei CAF, ai sensi dell’art. 35, comma 3, D.lgs. n. 241/1997, sono soggetti legittimati all’apposizione del visto di conformità:

  • gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
  • gli iscritti all’albo dei consulenti del lavoro;
  • gli iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi alla data del 30 settembre 1993, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

L’apposizione del visto di conformità è obbligatoria per:

  • la presentazione delle dichiarazioni “modello 730” (non necessaria per chi opera mediante un CAF);
  • la compensazione dei crediti, relativi a IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute di importo superiore a 5.000 euro annui (DL 50 del 24/04/2017);
  • la presentazione delle istanze di rimborsi dei crediti IVA, annuale e trimestrale, di ammontare superiore a 30.000 euro (L. 225/2016).

I soggetti sopra menzionati devono soddisfare anche le seguenti condizioni:

  • essere iscritti nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati tenuto dall’Agenzia Entrate;
  • essere in possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica Entratel.

Per l’iscrizione nell’elenco informatizzato, i professionisti devono effettuare un’apposita comunicazione, indirizzata alla Direzione Regionale competente, alla quale, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • polizza assicurativa adeguata alle nuove condizioni previste dalla norma (massimale 3.000.000 euro, DL n. 50 del 2017 per i crediti utilizzati in compensazione; 7 quater, comma 32, del DL n.193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016 per rimborsi dei crediti IVA di ammontare superiore a 30.000 euro) e quietanza di pagamento del premio;
  • dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del DM 164 del 31 maggio 1999 e all’insussistenza di provvedimenti di sospensione (e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza;
  • la volontà o meno di apporre il visto di conformità anche alle dichiarazioni 730;
  • impegno a comunicare eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano.

Per mantenere l’iscrizione nell’elenco, a ogni scadenza della polizza assicurativa, il professionista deve attestar, mediante autocertificazione, la permanenza dei requisiti soggettivi comunicati in precedenza e trasmetterli alla Direzione Regionale competente.

Poiché la garanzia deve assicurare la continuità, il professionista è tenuto a verificare che la data di validità del rinnovo o la stipula della nuova polizza assicurativa coincidano con la scadenza del contratto precedente.

In caso di discontinuità della copertura assicurativa, il professionista dovrà richiedere nuova autorizzazione alla Direzione Regionale competente, ripresentando una nuova comunicazione e la documentazione richiesta.

Qualora il professionista ometta di trasmettere la documentazione entro 30 giorni dalla scadenza della polizza, la Direzione Regionale provvederà alla cancellazione del nominativo dall’elenco dei soggetti abilitati e di conseguenza il professionista non sarà più legittimato ad apporre il visto di conformità.

Marco Canese – Centro Studi CGN