Cessione del credito da sismabonus

La legge di bilancio 2017 e 2018 hanno previsto e ampliato le ipotesi in cui è possibile cedere il cd. “credito sismabonus”. Infatti, il beneficiario della detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche può scegliere di cedere il credito corrispondente alla detrazione alle imprese esecutrici o a soggetti privati (con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari), le quali godono addirittura della possibilità di “rivendere” a loro volta lo stesso beneficio.

Tuttavia, è necessario precisare che tale possibilità viene concessa solo per:

  • gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali siti in zone sismiche 1, 2 e 3 che hanno comportato una riduzione del rischio sismico di una classe (quindi detrazione del 75%) o di due classi (detrazione dell’85%);
  • acquisti di case antisismiche (non necessariamente condominiali) – site nei comuni della zona a rischio sismico 1 e oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, anche se comportanti variazioni volumetriche – cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito i lavori.

L’applicabilità dell’istituto è riservata a tutti i potenziali soggetti ammessi al beneficio della detrazione e a prescindere dalla situazione di capienza o incapienza – come invece avviene nella cessione del credito nell’ecobonus – mentre i soggetti potenziali “acquirenti” del beneficio possono essere solo i fornitori dei beni e servizi che si sono rivelati necessari alla realizzazione degli interventi, nonché altri soggetti privati “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione (ad esempio, altri condòmini, subappaltatori, se si tratta di un consorzio gli altri enti appartenenti alla rete).

Di più e ai fini di completezza, si segnala che è ammessa una sola eventuale cessione del credito successiva a quella originaria e a condizione che la stessa venga effettuata sempre nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Dal punto di vista operativo, è importante il provvedimento n.108572 dell’8 giugno 2017 dell’Agenzia delle Entrate, attraverso il quale è stato stabilito che:

  • il condomino deve comunicare all’amministratore del condominio i dati dell’avvenuta cessione del credito, l’accettazione del cessionario e i relativi dati in sede di delibera assembleare o comunque entro il 31.12 del periodo di imposta di riferimento;
  • a pena di inefficacia, l’amministratore di condominio deve comunicare entro il 28 febbraio all’Agenzia delle Entrate i dati del cessionario e la sua accettazione del credito e il relativo importo (che ovviamente si basa sull’importo delle spese sostenute dal condomino nell’anno di imposta di riferimento), nonché consegnare al condomino la certificazione delle spese segnalandogli il protocollo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate;
  • l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile sul cassetto fiscale del cessionario l’importo del credito (che potrà essere utilizzato a seguito di nuova accettazione attraverso le funzionalità presenti all’interno del cassetto fiscale) e renderà poi disponibile nel cassetto fiscale del cedente l’accettazione del credito di imposta da parte del cessionario;
  • la cessione può riguardare solo ed esclusivamente l’intera detrazione spettante al singolo condòmino (mentre non è possibile cedere le eventuali rate residue di detrazione) calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare pro quota o sulla base delle spese sostenute dal condomino;
  • il credito d’imposta diventerà disponibile dal 10 marzo dell’anno successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa (e a condizione che la stessa sia stata effettivamente sostenuta);
  • una volta che il credito sarà disponibile, “l’acquirente del beneficio” potrà o cederlo a terzi o utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24 – da inviare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e con codice tributo 6891 – per imposte sui redditi, IVA, IRAP, contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro o da titolari di posizione assicurativa, premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • nel momento in cui il cessionario decida di usare il credito in compensazione tramite modello F24, lo stesso potrà essere ripartito in 5 quote annuali di pari importo (analogamente a quanto sarebbe avvenuto per il cedente).

Il provvedimento è obiettivamente chiaro nel delineare quali sono gli adempimenti da porre in essere nelle ipotesi di interventi antisismici sulle parti comuni degli edifici condominiali, mentre nulla offre in merito all’operatività da seguire nelle ipotesi di acquisto di case antisismiche; in particolare, un grande punto di domanda riguarda la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, soprattutto con riferimento all’eventuale obbligatorietà della stessa, relativa tempistica e sull’identità del relativo soggetto obbligato.

Roberto De Bellis – Centro Studi CGN