VIES: posizione più morbida dell’Agenzia delle Entrate

Sino al 31 dicembre 2019 possono essere effettuate operazioni intracomunitarie in assenza di iscrizione al VIES senza avere alcuna ripercussione fiscale. Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, in sede di incontro con la stampa specializzata, allineandosi alla posizione assunta in questi anni dalla Corte di Giustizia Europea.

Si ricorda che la Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 9 febbraio 2017 (causa C-21/16), aveva affermato che ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria valgono le condizioni sostanziali e non quelle “formali” come l’iscrizione al VIES del soggetto passivo IVA comunitario.

Le condizioni sostanziali irrinunciabili, secondo la Corte, sono quelle previste dall’art. 138, par. 1, della direttiva 2006/112/CE (art. 41, co. 1 del DL 331/93 a livello nazionale) ovvero:

  • il trasporto dei beni al di fuori del territorio dello Stato membro del cedente;
  • la soggettività passiva delle controparti;
  • il passaggio della proprietà dal cedente al cessionario;
  • l’onerosità dell’operazione.

Viceversa non possono considerarsi condizioni sostanziali per attestare la natura di cessione intracomunitaria l’ottenimento da parte del cessionario di un numero identificativo IVA e l’iscrizione al VIES di tale soggetto.

Tale mancanza di coordinazione legislativa tra l’Europa e l’Amministrazione Finanziaria italiana è stata in questi anni oggetto di discussione, con posizioni anche molto divergenti tra gli operatori del settore.

Così si è arrivati ad una posizione ufficiale “morbida” dell’Agenzia delle Entrate che, in un incontro ufficiale con la stampa specializzata, ha espresso la seguente posizione: “Nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, l’iscrizione al VIES dell’operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA, se risulta che il predetto operatore è un soggetto passivo, che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario e, infine, che quest’ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente”. Tuttavia, sempre secondo l’Agenzia, “la mancata iscrizione al VIES dell’operatore, pur non incidendo sulla qualificazione dell’operazione intracomunitaria, rappresenta comunque una violazione formale” con sanzione che dovrebbe essere pari a 250 euro.

Tale regola rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020 si tornerà alla vecchia regola.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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