Decreto crescita 2019, novità in pillole

Con l’obiettivo di rilanciare la crescita in una fase economica congiunturale sfavorevole, il Governo ha licenziato il decreto legge crescita che introduce misure fiscali urgenti per la crescita economica, il rilancio degli investimenti privati, la tutela del Made in Italy, nonché ulteriori misure per la crescita.

Tra gli interventi più significativi, alcuni dei quali correggono norme proposte nei provvedimenti della legge di bilancio e del c.d. collegato fiscale, evidenziamo le seguenti novità normative:

1) Reintroduzione del super ammortamento al 130% per i titolari di reddito d’impresa, arti e professioni che effettuano investimenti entro il 31.12.2019 o il 30.06.2020, con acconto del 20% entro la fine dell’anno precedente. Il superammortamento tornerà ad affiancare le ipotesi di iperammortamento, per tutti gli acquisti di beni strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164, c.1 TUIR.

2) In materia di ricerca e sviluppo viene confermato il bonus per gli investimenti fino al 2023, attualmente fermo alle spese sostenute e da sostenersi sino al 31.12.2020. Dal 2021, è prevista un’unica “intensità di aiuto del 25%” e una nuova media di riferimento (triennio 2016/2018) per il calcolo dell’agevolazione.

3) Per l’IMU sui fabbricati strumentali, il decreto prevede l’incremento della deducibilità dall’attuale 40% al 50% (per il 2019) e al 60% (per il 2020).

4) Dopo la riforma del regime forfettario contenuta nell’ultima legge di bilancio, operatori tributari e contribuenti erano in attesa di alcune correzioni, necessariamente normative, per quanto concerne le cause di esclusione per l’accesso al regime. Le difficoltà interpretative, infatti, non hanno consentito a molti di poter decidere la sorte della propria partita IVA per l’anno in corso. L’unica novità sul punto, invece, è relativa all’obbligo di effettuazione delle ritenute sulle somme corrisposte dal soggetto forfettario ai propri dipendenti. La decorrenza scatta dal 1.01.2019 e, per le somme già corrisposte alla data di entrata in vigore del decreto, si prevede un conguaglio in 3 rate mensili.

5) Viene abrogata ancora prima di entrare in vigore la d. mini Ires al 15% sugli utili reinvestiti in beni strumentali nuovi e in maggiore occupazione per via della complessità nel calcolo. La mini Ires viene sostituita da una nuova agevolazione che consiste in una riduzione dell’aliquota Ires al 20% da applicare agli utili reinvestiti, indipendentemente dalla destinazione specifica degli stessi. Si conserva, tuttavia, la possibilità di beneficiare di un’aliquota ridotta anche per gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, e, più in generale, per tutti i soggetti Irpef in regime di contabilità ordinaria.

6) Viene introdotta la rottamazione di tributi e multe accertati dagli enti locali che non hanno affidato la riscossione all’Agenzia omonima ma vi hanno provveduto tramite ingiunzione di pagamento. Per i contribuenti sarà possibile definire in maniera agevolata i suddetti accertamenti purché entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto gli enti locali decidano se e come aderire alla previsione.

7) Di grande utilità si presentano i nuovi meccanismi di fruizione dei d. “eco-bonus” e “sisma-bonus”. I contribuenti potranno infatti ricevere dal fornitore, in luogo della ordinaria detrazione decennale, un immediato sconto sul corrispettivo previsto, che potrà essere recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

8) Viene interamente riscritta la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni da parte delle pubbliche amministrazioni introdotta dalla L. n. 124/2017. Nel dettaglio, viene precisato che:

  • posto che si tratta di un obbligo generalizzato che riguarda imprenditori individuali, società di persone, società di capitali comprese le microimprese, imprese e enti del terzo settore, i soggetti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo in esame mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno (anziché il 28 febbraio), su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza;
  • gli obblighi di informativa riguardano “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, mentre la formulazione precedente faceva riferimento a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”. Si supera così il dubbio di dover rendicontare tutti gli incarichi ricevuti anche se a carattere sinallagmatico;
  • il criterio di cassa è quello da utilizzare ai fini della determinazione degli importi da pubblicare;
  • rimane invariata anche la soglia di euro 10.000 al di sotto della quale non è necessario dare pubblicità alle erogazioni ricevute. Restano intatti, su questo punto, i dubbi legati al calcolo della soglia limite, in quanto non è chiaro se il tetto si riferisca al totale delle erogazioni ricevute o alle erogazioni ricevute da ogni singolo soggetto erogatore;
  • resta confermato il rigoroso regime sanzionatorio che prevede la restituzione delle somme in caso di mancata pubblicazione delle informazioni in nota integrativa oppure tramite altri strumenti accessibili al pubblico.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN