Esterometro anche per le operazioni con soggetti privi di partita IVA

L’obbligo comunicativo dell’esterometro coinvolge i contribuenti IVA italiani e riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche nel caso in cui le operazioni non siano rilevanti ai fini IVA. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate che, con la risposta n. 85/2019 pubblicata il 27 marzo 2019, ha pubblicato il secondo documento di prassi in materia di “esterometro”.

Nel caso di specie, un operatore economico di diritto inglese non soggetto passivo IVA in quanto rientrante nel regime delle “piccole imprese” (artt. 281 e seguenti della direttiva del Consiglio n. 2006/112/CE) e sprovvisto del “VAT number”, poiché prestante servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani, chiedeva di conoscere se questi ultimi fossero o no tenuti all’invio dei dati di tali operazioni nell’esterometro.

L’Agenzia, con la risposta n. 85/2019, ha risposto che tutti i soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato hanno l’obbligo di trasmettere “telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3”. A differenza del modello Intrastat previsto per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi generici con altri soggetti passivi IVA di altri Stati comunitari, l’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Infatti, ai fini di tale adempimento, è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia (indipendentemente dalla natura dello stesso) e non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante IVA nel territorio nazionale. Pertanto, la comunicazione andrà effettuata dai soggetti passivi d’imposta italiani anche con riferimento alle prestazioni ricevute dall’operatore economico inglese non soggetto passivo IVA.

Sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, il medesimo obbligo dovrà essere adempiuto dai committenti italiani anche all’esito delle trattative in corso per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
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