Fattura elettronica: pagamento dell’imposta di bollo entro il 23 aprile

Il 23 aprile scade il termine per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. Per il pagamento i soggetti interessati dovranno accedere all’area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, dove troveranno la somma da versare, calcolata dall’Agenzia in base ai dati ricavati dalle fatture elettroniche transitate dal SDI.

Questo, in estrema sintesi, è quello che prevede il D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, che ha modificato il comma 2 dell’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, recante le modalità operative per l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” relativa alle fatture elettroniche.

Si ricorda che sono soggette all’imposta di bollo di 2 euro le fatture di importo complessivo superiore a 77,47 euro emesse in relazione ad operazioni:

  • fuori campo IVA, per mancanza del requisito oggettivo, soggettivo o territoriale;
  • non imponibili e relative a operazioni assimilate alle esportazioni, a servizi internazionali, a servizi connessi agli scambi internazionali, a cessioni ad esportatori abituali;
  • esenti ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72;
  • escluse ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72;
  • poste in essere dai contribuenti in regime agevolato (minimi e forfettari).

Le scadenze da rispettare per il pagamento sono le seguenti:

  • 20 aprile 2019 (23 aprile in quanto primo giorno feriale utile) per il 1° trimestre 2019;
  • 22 luglio 2019 per il 2° trimestre 2019;
  • 20 ottobre (21 ottobre in quanto primo giorno feriale utile) per il 3° trimestre 2019;
  • 20 gennaio 2020 per il 4° trimestre 2019.

Ai fini del versamento, il contribuente può scegliere di effettuare il pagamento utilizzando:

  • il servizio specificomesso a disposizione dell’Agenzia nell’area riservata del contribuente che prevede l’addebito diretto sul c/c bancario o postale;
  • il modello F24già predisposto dall’Agenzia.

Sulla fattura elettronica va indicata la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17.6.2014” compilando il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” del file xml.

Giovanni Fanni – Centro Studi CGN
http://giovannifanni.blogspot.com/
http://www.studiofanni.net/