In quale rigo del modello 730 detrarre le spese per gli infissi?

Spesso ci si trova dinnanzi a dubbi circa il rigo in cui inserire le spese sostenute per l’installazione di nuovi infissi presso il proprio immobile. In altre parole, tali spese possono essere detratte nel rigo E41, dedicato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, oppure nel rigo E61 relativo al risparmio energetico? La risposta è: dipende!

Potenzialmente la spesa può rientrare in entrambi i righi, stante la sua duplice natura e, tra l’altro, per le spese sostenute nell’anno di imposta 2018 la percentuale di detrazione è in ogni caso del 50%. Ma quindi quale è l’elemento che fa propendere per un rigo o per l’altro?

La risposta non può che essere…la documentazione di cui si dispone.

Brevemente, al di là di fatture e relativi bonifici “dedicati” agli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, se si dispone di documentazione atta a dimostrare requisiti di efficienza minima della nuova struttura e consistente:

  • nella asseverazione del tecnico abilitato
  • nella certificazione di trasmittanza termica del produttore dell’infisso
  • nell’allegato F, se l’intervento riguarda singole unità immobiliari
  • e anche nell’attestato di prestazione energetica e nell’allegato E, se l’intervento insiste su parti comuni degli edifici condominiali

allora si potrà legittimamente detrarre la spesa in E61.

Diversamente, se non si è in possesso di tale documentazione, si potrà comunque detrarre la spesa in E41 se si ha a disposizione tutta la “classica” documentazione richiesta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (es. abilitazioni comunali o se non richieste apposita autocertificazione, eventuale comunicazione alla ASL, ecc…).

Inoltre, è bene ricordare che, ai fini della detraibilità, è necessario che sia stata redatta la pratica Enea-ristrutturazioni se l’intervento è stato sostenuto nell’anno di imposta 2018, all’interno della quale bisognerà indicare le caratteristiche del precedente e del nuovo telaio. Diversamente la spesa non potrà essere detraibile.

Per completezza e a conclusione, si segnala che l’installazione di un infisso presso nuove luci prima inesistenti è intervento detraibile in E41 che non necessita la redazione della pratica Enea; ciò sulla base della semplice circostanza che l’apertura di una nuova luce non può necessariamente comportare un impatto energetico positivo, ma casomai negativo.

Roberto De Bellis – Centro Studi CGN