Passaggio al regime forfettario 2019: i riflessi in dichiarazione IVA

Con effetto dal 1° gennaio 2019, in seguito alle modifiche al regime forfettario introdotte dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che hanno ampliato la platea dei soggetti che vi possono accedere, molti professionisti e imprenditori, dopo aver fatto le opportune considerazioni e calcoli di convenienza, hanno deciso di aderire al “nuovo” regime agevolato.

Per coloro che erano già in attività e che precedentemente applicavano un regime ordinario ai fini IVA, vi sono alcuni accorgimenti da osservare nella compilazione della Dichiarazione Annuale IVA per l’anno 2018, in scadenza il 30 aprile 2019 e che rappresenta l’ultima dichiarazione IVA da presentare, essendo il regime forfettario caratterizzato dall’assenza di tale adempimento.

Analizziamo di seguito le particolarità di tale ultima Dichiarazione IVA.

Compilazione del rigo VA14

All’interno del quadro VA, al rigo 14 è presente una casella che deve essere obbligatoriamente barrata, come indicato anche nel modello ministeriale, per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA. L’eventuale mancata compilazione della casella rappresenta una violazione di carattere formale e di fatto non incide sulla scelta di accedere al regime agevolato.

Rettifica IVA

Ai sensi dell’articolo 19bis2 del DPR 633/72 si deve procedere alla rettifica dell’IVA…Se mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata…

Il passaggio da un regime ordinario ai fini IVA al regime forfettario rappresenta dunque uno dei casi in cui è necessario procedere alla rettifica, a sfavore, dell’IVA precedentemente detratta.

La rettifica dell’IVA si applica all’imposta relativa:

  • ai beni non ancora ceduti (rimanenze di magazzino);
  • ai servizi non ancora utilizzati;
  • ai beni ammortizzabili (compresi quelli immateriali di cui all’articolo 103 del TUIR), purché entrati in funzione, che si trovano nel «periodo di osservazione» pari a 5 anni per i beni mobili, 10 per gli immobili. Sono, in ogni caso, esclusi dalla rettifica:
    • i beni costo unitario non superiore a euro 516,46
    • i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.

La rettifica, pari a tanti quinti (o decimi) dell’imposta precedentemente detratta, si effettua, per intero, nell’ultima dichiarazione annuale IVA, mediante la compilazione del rigo VF70. L’importo della rettifica, così determinato, confluisce pertanto nell’ammontare del credito/debito che emerge dalla dichiarazione annuale.

Chiusura IVA differita

Ai sensi dell’articolo 1 comma 62 della Legge 190/2014 il contribuente che accede al regime forfettario deve, nell’ultima liquidazione IVA antecedente l’ingresso, provvedere a chiudere i differimenti IVA ancora in sospeso.

Tale casistica si verifica in presenza di IVA differita sia in applicazione dell’articolo 6 comma 5 del DPR 633/72 (operazioni verso Enti della Pubblica Amministrazione), sia quando il contribuente precedentemente adottava, per opzione, il regime speciale dell’IVA per cassa di cui all’articolo 32bis del DL 83/2012.

La “chiusura forzatadei differimenti IVA riguarda:

  • l’imposta relativa alle operazioni attive per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità in quanto non è ancora intervenuto il relativo incasso; in tal caso la chiusura è a sfavore e genera IVA a debito;
  • l’imposta relativa alle operazioni passive per le quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione in quanto non è ancora stato effettuato il pagamento; in tal caso la chiusura è a favore del contribuente e genera IVA a credito.

Ricordiamo, in relazione all’opzione per l’IVA per cassa, che la stessa è normalmente vincolante per un triennio; tuttavia il passaggio al regime forfettario, in presenza dei requisiti, è consentito anche se il triennio non si è ancora concluso.

Destinazione credito IVA annuale

Qualora dalla dichiarazione annuale IVA emerga un credito, lo stesso potrà essere utilizzato nei modi seguenti:

  • in compensazione orizzontale, nel modello F24 secondo le regole ordinarie, ovvero con l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni superiori a euro 5.000;
  • in compensazione verticale, per compensare eventuali versamenti IVA dovuti ad esempio in caso di reverse charge, anche il contribuente forfettario, infatti, deve provvedere ad effettuare il versamento dell’IVA relativa ai beni/servizi acquistati per i quali il cedente adotta il meccanismo dell’inversione contabile o in caso di acquisti intracomunitari o di servizi da fornitori esteri;
  • chiesto a rimborso, mediante compilazione del rigo VX4.

Paola Cogo – Centro Studi CGN