Modello 730/2019 e assegno di mantenimento: istruzioni operative

La cessazione del vincolo matrimoniale a seguito di separazione o divorzio porta con sé risvolti di natura fiscale quando un coniuge deve corrispondere all’altro un assegno finalizzato a soddisfarne il mantenimento o il diritto agli alimenti. Ecco le regole da rispettare con alcune brevi istruzioni da considerare in sede di elaborazione del modello 730/2019.

La corresponsione dell’assegno di mantenimento comporta:

  • in capo al soggetto erogante il diritto a dedurre dal proprio reddito la somma corrisposta (ex art. 10, comma 1, lett. c) del TUIR);
  • in capo al soggetto beneficiario l’obbligo di indicare la somma riscossa quale componente di reddito riconducibile tra quelli assimilati a lavoro dipendente (ex art. 50, lett. i) TUIR).

Il soggetto erogante esporrà l’importo dell’assegno nel quadro E al rigo 22 indicando in:

  • Colonna 1: il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici;
  • Colonna 2: gli assegni periodici.

Il soggetto percettore esporrà l’importo dell’assegno nel quadro C, tra i redditi assimilati a lavoro dipendente, facendolo concorrere con gli altri redditi:

  • barrando la casella di Colonna 1 “Assegno del coniuge”;
  • riportando in Colonna 2 l’importo dei redditi percepiti indicato nel punto 5 (assegni periodici corrisposti al coniuge) della Certificazione Unica 2019.

La deducibilità dell’assegno di mantenimento è garantita a condizione che:

  • l’ammontare sia stabilito da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Ne consegue la non ammissibilità di un accordo stragiudiziale tra le parti;
  • l’erogazione avvenga con cadenza periodica (mensile o plurimensile). Ne deriva che la corresponsione di un assegno unico divorzile, anche se frazionato in rate, non è deducibile né tantomeno assume rilevanza reddituale per il percettore.

Sono deducibili e di conseguenza assumono rilievo reddituale:

  • le somme versate a titolo di adeguamento Istat, a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione (Ris. 448/E/2008). Nel caso in cui la sentenza del giudice non preveda alcun adeguamento automatico dell’assegno dovuto al coniuge, il contribuente tenuto al versamento dell’assegno di mantenimento potrà usufruire della deduzione esclusivamente con riferimento a quest’ultimo importo e non anche dell’eventuale ulteriore importo erogato a titolo di adeguamento Istat;
  • le somme pagate a titolo di arretrati anche se versate in un’unica soluzione costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti. Secondo il fisco (nota ministero delle Finanze 984/1997) il percettore non potrà assoggettare gli arretrati a tassazione separata.

Il principio contabile da osservare per il riconoscimento della deduzione nonché per la valenza reddituale è quello di cassa. Sotto questo profilo si osserva che il pagamento dell’assegno potrà avvenire in anticipo o successivamente rispetto alle scadenze indicate, oppure raggruppando in un’unica soluzione più rate scadute, senza che ciò possa snaturarne la rilevanza fiscale come onere deducibile e reddito in capo al percipiente.

È stata altresì ribadita:

  • la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge anche se questi risulta residente all’estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso;
  • la deducibilità della sola quota erogata al mantenimento dell’ex coniuge. Di conseguenza non è deducibile la quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. Nel caso in cui la sentenza di separazione non preveda alcuna distinzione tra quanto destinato al mantenimento dei figli e quanto all’ex coniuge, l’assegno si considera destinato alla prole per metà del suo ammontare.

Un caso particolare riguarda la possibilità di dedurre l’assegno periodico in caso di cessazione del vincolo matrimoniale qualora venga corrisposto in forma sostituiva dell’ordinario pagamento in denaro.

È il caso del “cd Contributo Casa” che viene trattato nella circolare n. 17/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate, quesito 4.1, rubricato sotto il titolo di “somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio”. In tale sede l’Agenzia, richiamando la sentenza n. 13029/2013 della Corte di Cassazione, ammette la deducibilità degli importi a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, replicando gli argomenti della Suprema Corte secondo la quale il contributo per la casa è “periodico, e corrisposto al coniuge stesso; inoltre è determinato dal giudice, sia pur ‘per relationem’ a quanto risulta da elementi certi e conoscibili.

Altro caso viene trattato nel documento di prassi n. 7/E del 4 aprile 2017 dove si evidenza che sono deducibili altresì le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge, se dalla sentenza di separazione risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento. Se invece l’ex coniuge ha rinunciato all’assegno di mantenimento, la deduzione non spetta.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN