Modello 730/2019, trattamento fiscale compensi agli istruttori sportivi

Il trattamento fiscale dei compensi per i collaboratori e istruttori che operano nel mondo dello sport è disciplinato dagli artt. 67, co.1, lett. m) e 69, co. 2, D.P.R. 917/1986. Tali compensi erogati da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al CONI, sono considerati, per il percettore, redditi diversi purché non rappresentino redditi di lavoro autonomo abituale o di lavoro subordinato. Ecco in sintesi alcune brevi istruzioni da tener presente in sede di elaborazione del modello 730/2019.

Secondo le indicazioni stabilite dalle norme fiscali è previsto che:

  • sono considerati esenti e quindi non concorrono alla formazione del reddito imponibile i compensi corrisposti fino all’importo di € 10.000 per periodo d’imposta (fino al 31/12/2017 il limite era pari € 7.500);
  • sono assoggettati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 23% gli ulteriori compensi pari a € 20.658,28 oltre le addizionali regionale e comunale;
  • sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’acconto del 23% (primo scaglione IRPEF) per la parte eccedente € 30.658,28 (10.0000 + 20.658,28), maggiorata delle addizionali regionale e comunale.

La parte dell’imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta concorre alla formazione del reddito complessivo ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito. Si precisa che sono esclusi dall’imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Per meglio comprendere il complesso meccanismo di tassazione, si consideri il seguente esempio.

Il sig. Rossi ha percepito nel corso del 2018 da un’associazione sportiva dilettantistica un compenso per l’attività sportiva pari ad € 50.000. Ipotizziamo un’aliquota dell’addizionale regionale all’1,43% e quella dell’addizionale comunale allo 0,9%.

Nell’ambito del modello 730/2019 tali redditi devono essere indicati nel quadro D, rigo D4, tra i redditi diversi dove andrà riportato:

  • alla colonna 3 il codice “7” che identifica i compensi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche, individuati dalla causale “N” nel punto 1 della Certificazione Unica;
  • alla colonna 4 il reddito (comprensivo della franchigia di € 10.000) percepito nel 2018, indicato nel punto 4 della Certificazione Unica;
  • alla colonna 6 il totale delle ritenute Irpef subite, sia a titolo di acconto che a titolo d’imposta indicato nei punti 9 e 10 della Certificazione Unica.

Le ritenute subite relative all’addizionale regionale e all’addizionale comunale vanno riportate nel quadro F, sezione II, rigo F2:

  • alla colonna 5 il totale dell’addizionale regionale trattenuta indicato nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica;
  • alla colonna 6 il totale dell’addizionale comunale trattenuta indicato nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica.

È il caso di sottolineare che:

  • le somme percepite, ancorché esenti da imposizione per un importo non superiore a € 10.000, devono tuttavia essere incluse tra i redditi che concorrono al calcolo dell‘ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente);
  • le somme percepite, ancorché esenti per un importo non superiore a € 10.000, rilevano ai fini del computo degli assegni familiari, se di importo superiore a € 1.032,91.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN