Aspetti fiscali del riscatto degli anni non coperti da contribuzione

Il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 ha introdotto una nuova serie di misure previdenziali tra le quali spicca la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione. Si tratta di un nuovo istituto giuridico, disciplinato all’art. 20, commi 1-5, che trattiamo nel presente articolo evidenziandone i riflessi di natura fiscale.

La novità legislativa consente di riscattare, in via sperimentale per il triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni, periodi non soggetti a obbligo contributivo e quindi privi di contribuzione (cd. vuoti contributivi).

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di cinque anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019. Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) in una delle forme previdenziali richiamate.

L’onere di riscatto può essere versato:

  • in unica soluzione;
  • ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

La domanda può quindi essere presentata fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

L’onere sostenuto per il riscatto è detraibile dall’IRPEF nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi. Se il riscatto viene effettuato e pagato interamente nel periodo d’imposta 2019, quindi, la detrazione del 50% sarà ripartita fino al periodo d’imposta 2023.

Trattandosi di una detrazione introdotta a decorrere dal periodo d’imposta 2019, l’ammontare della spesa sostenuta sarà indicato a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi/2020).

In assenza di specifica previsione, si ritiene che l’onere non sia detraibile se sostenuto a favore di familiari fiscalmente a carico.

Nicolò Cipriani – Centro Studi CGN