Detraibilità della mensa scolastica e del dopo scuola

Uno dei dubbi frequenti in merito alla detrazione delle spese di istruzione scolastica riguarda la detraibilità delle spese sostenute per la mensa dello studente e per il dopo-scuola.

“Fortunatamente” sul punto l’Agenzia adotta una interpretazione estensiva del concetto di spese scolastiche, grazie alla quale è possibile ricomprendere ai fini della detraibilità anche spese non propriamente di frequenza scolastica.

Con riferimento alla mensa, l’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore già nel 2016 con la circolare 7/E e 18/E, affermando espressamente che sono detraibili “tasse, contributi volontari e obbligatori deliberati dagli organi scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica”, ed in particolare a titolo esemplificativo “tassa di iscrizione, tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica”.

Pertanto la spesa è detraibile, anche se erogata da soggetti terzi rispetto all’ente scolastico, come ad esempio il Comune o una società cooperativa, e senza che sia necessaria una apposita delibera in tal senso da parte della scuola, essendo tale servizio istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Di più, si segnala che ai fini della detrazione non è richiesta una modalità di pagamento specifica, essendo ammissibile anche il semplice pagamento in contanti o tramite “borsellino elettronico”.

Risposta positiva da parte dell’Agenzia anche con riferimento alla detrazione della spesa inerente al dopo-scuola. Difatti, l’Agenzia ammette pacificamente le spese relative a servizi resi in orario evidentemente extra-scolastico ma che allo stesso tempo sono necessariamente legati alla frequenza scolastica; pertanto nulla osta al riconoscimento della detraibilità anche per il servizio di assistenza al pasto e di pre-scuola.

Inoltre e analogamente a quanto previsto per la mensa scolastica, la spesa risulta detraibile anche se il servizio è reso per il tramite di soggetti terzi rispetto alla scuola e a prescindere da una eventuale delibera in tal senso da parte dell’istituto scolastico.

Per concludere, si segnala che la documentazione a supporto da conservare è costituita dalle ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno d’imposta da cui risulti la descrizione del servizio usufruito. Se il pagamento è invece avvenuto tramite bonifico o bollettino postale si ritiene sufficiente la copia dello stesso che indichi nome dello studente e della scuola frequentata, nonché la tipologia di servizio di cui si è usufruito.

Roberto De Bellis – Centro Studi CGN