A partire dal 1° luglio scorso sono entrate in vigore le modifiche apportate dal DL 119/2018 – ‘Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria’ all’art. 21 del DPR 633/1972 in materia di emissione fattura. Vediamo quali sono quelle più rilevanti.
- Tra i dati obbligatori da inserire in fattura si deve indicare anche “la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura” (aggiunta lettera g-bis al comma 2 dell’art.21 del DPR 633/72).
- Possibilità di emettere la fattura “entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione” (nuovo comma 4 dell’art. 21 del DPR 633/72).
Quanto sopra esposto vale per le fatture in generale, quindi anche per quelle elettroniche, ma mentre si è certi che una fattura cartacea dovrà contenere, se emessa in uno dei 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione (l’emendamento al DL 34/2019 ha allungato i termini da 10 a 12), l’indicazione di entrambe le date, qualche dubbio è sorto per quanto riguarda le fatture elettroniche, soprattutto se si considera che non è stata apportata alcuna modifica alle specifiche tecniche del file telematico da inviare al Sistema di Interscambio e nell’xml relativo alla fattura elettronica vi è l’obbligo di inserire nel campo “Data” della sezione “Dati generali” la data di emissione della fattura.
A fornire i necessari chiarimenti a riguardo ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate attraverso la Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019: dal momento che è lo SDI a certificare in modo inequivocabile all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione Finanziaria, la data di avvenuta trasmissione del documento, si può dedurre che la data indicata nella sezione “Dati generali” corrisponda in ogni caso alla data di effettuazione dell’operazione e l’emittente avrà a disposizione 12 giorni di tempo per tramettere il file allo SDI.
Vediamo ora un caso concreto: consideriamo una fattura elettronica immediata relativa ad una cessione di beni effettuata in data 30 luglio; si potranno verificare le seguenti possibilità:
- Fattura generata e trasmessa allo SDI lo stesso giorno: la data di effettuazione e quella di emissione coincidono (nel campo “Data” della sezione “Dati generali” dell’xml andrà indicato 30 luglio);
- Fattura generata il 30 luglio e trasmessa allo SDI in uno dei 12 giorni successivi, quindi entro il 11 agosto: nel campo “Data” della sezione “Dati generali” dell’xml andrà indicato 30 luglio e sarà lo stesso SDI ad attestare l’avvenuta emissione della stessa entro il termine dei 12 giorni;
- Fattura generata e trasmessa allo SDI in uno qualsiasi dei 12 giorni tra l’effettuazione dell’operazione e il termine ultimo di invio: anche in questo caso nel campo “Data” della sezione “Dati generali” dell’xml andrà indicato 30 luglio.
Si sottolinea che tali novità non influiscono sulle fatture differite: in caso di cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti da adeguati documenti in cui vi sia il dettaglio delle operazioni (art. 21, comma 4, lett. a) del DPR 633/1972), nel file telematico andrà riportata nel campo “Data” quella relativa all’ultima operazione effettuata.
Esempio: consegna beni allo stesso cliente avvenuta in 3 momenti diversi (15, 20 e 25 luglio) con relativi documenti di trasporto; in questo caso potrà essere emessa, ossia generata e trasmessa allo SDI, un’unica fattura con data 25 luglio in un qualsiasi giorno tra il 1° e il 15 agosto.
Infine, si ricorda che a partire dal 1° luglio 2019 verrà applicato interamente il regime sanzionatorio in caso di invio tardivo della fattura (dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile) essendo terminato il 30 giugno il periodo di moratoria.
Elisa Fontana – Centro Studi CGN