Sindaci e revisori esclusi dal regime forfettario

Possono beneficiare della tassazione riservata al regime forfetario i compensi percepiti per gli incarichi di sindaco e revisore? A chiarire la questione è l’Agenzia delle Entrate con le risposte 183 e 186 a due distinte domande di interpello.

I compensi percepiti per gli incarichi di sindaco e revisore non possono beneficiare della tassazione riservata al regime forfetario, in quanto tali redditi sono qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del T.U.I.R.

Con la risposta n. 186 pubblicata l’11 giugno 2019 sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate risponde ad una domanda di un contribuente, escludendo, in buona sostanza, da imposta sostitutiva del 15% il reddito prodotto dall’attività di sindaco e revisore, in quanto tale reddito è qualificabile come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Nel caso in esame, il contribuente che ha presentato domanda di interpello è iscritto al registro dei revisori legali e svolge esclusivamente l’attività di sindaco/revisore e nel 2018 ha percepito dei compensi che sono stati considerati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nel mese di gennaio 2019, poi, il contribuente ha aperto la partita IVA con il codice ATECO 69.20.13 Servizi forniti da revisori contabili, ritenendo di poter applicare per l’anno 2019, il regime forfetario previsto dalla Legge n. 190 del 2014 per i compensi percepiti per lo svolgimento dell’attività di revisore e sindaco.

Con riferimento al caso specifico, però, sulla base delle dichiarazioni fornite dal contribuente che svolge in via esclusiva l’attività di sindaco, per l’Agenzia delle Entrate i relativi redditi devono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50 del TUIR.

Sempre l’11 giugno 2019, con la risposta n. 183, l’Agenzia delle Entrate conferma l’esclusione dell’applicazione del regime forfetario ad un contribuente che intende riprendere l’attività di dottore commercialista i cui compensi nel 2019 saranno rappresentati sostanzialmente da quelli derivanti dalla carica di sindaco assunta presso il suo precedente datore di lavoro.

Anche in questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i redditi percepiti per gli incarichi di sindaco revisore sono qualificabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR.

Ricordiamo che la Legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, il cosiddetto regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.

Tale regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione in forma individuale, purché tali contribuenti siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della Legge n. 190 del 2014, come modificato dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1-bis, comma 3 del D.L. n. 135 del 2018.

Per quanto riguarda gli obblighi dei contribuenti in regime forfetario, ricordiamo che gli stessi non addebitano l’IVA in fattura e non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta. Il regime forfetario prevede l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica tra privati (l’obbligo di emettere fattura elettronica resta fermo nei confronti della Pubblica Amministrazione).

I contribuenti in regime forfetario devono comunque numerare e conservare la fatture di acquisto e le bollette doganali, certificare i corrispettivi e versare l’IVA per le operazioni in cui risultano essere debitori di imposta, dopo aver integrato la fattura indicando l’aliquota e la relativa imposta.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, i contribuenti forfetari sono esclusi dagli ISA (indicatori sintetici di affidabilità), non subiscono ritenute d’acconto e sono esonerati dall’applicazione delle ritenute. Resta l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta della contabilità.

Antonino Salvaggio – Centro Studi CGN

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