ISA: nessun beneficio fiscale con cause di esclusione

Con la Circolare 17/E del 2 agosto 2019 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti ufficiali sull’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Nel documento di prassi, oltre ad una disamina complessiva dei nuovi strumenti di compliance, risulta di particolare interesse il chiarimento fornito circa le modalità di applicazione del regime premiale in presenza di cause di esclusione e di contemporaneo esercizio di più attività economiche (impresa e lavoro autonomo).

In linea generale, i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50 del 2017 sono riconosciuti purché:

  • per l’attività esercitata risulti approvato un modello ISA (in tal senso si veda la Tabella 1 presente nelle Istruzioni ISA parte generale che riporta l’elenco delle attività economiche e dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2018);
  • il modello sia “applicato” all’attività, ovvero non si evidenzi una causa di esclusione;
  • il punteggio di affidabilità fiscale risultante dall’applicazione del modello ISA, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sia almeno pari a 8.

Pertanto, come indicato nella citata Circolare, è preclusa la fruizione dei benefici premiali in presenza di una causa di esclusione ISA, sia nel caso in cui queste cause non richiedano proprio la compilazione del modello ISA sia nell’unica ipotesi prevista per i soggetti “multiattività” con causa di esclusione contraddistinta dal codice 7, in cui è richiesta la compilazione del modello ai soli fini dell’acquisizione dei dati.

E se il contribuente esercita due attività nel medesimo periodo?

Con risposta a specifico quesito nella Circolare 17/E l’Agenzia chiarisce che, nel particolare caso in cui un contribuente consegua, nel medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, potrà usufruire del regime premiale nel caso in cui per entrambe le categorie reddituali:

  • se previsto, risulta applicato il relativo ISA;
  • il punteggio attribuito dall’applicazione di ciascun ISA risulti pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio (ovvero sia almeno pari a 8).

Sulla base di tali chiarimenti si approfondiscono di seguito quattro casistiche.

  1. Esercizio di una attività economica. Per l’attività è prevista una causa di esclusione che non prevede la compilazione del modello ISA.

Il contribuente NON può usufruire dei benefici fiscali: il modello ISA non è applicato per effetto della presenza della causa di esclusione.

Esempio:

Il contribuente in data 20 novembre 2018 cessa l’attività di Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, codice Ateco: 96.02.01, per la quale è approvato il modello ISA AG34U.

Indica nel modello Redditi la causa di esclusione 2 “Cessazione attività nel periodo d’imposta”.

Non compila e non presenta il modello ISA.

NON potrà usufruire dei benefici premiali ISA.

  1. Esercizio di due attività d’impresa. I codici Ateco delle due attività non rientrano nel medesimo ISA e l’importo dei ricavi dell’attività non prevalente supera il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (soggetto “Multiattività”).

Il contribuente NON può usufruire dei benefici fiscali: il modello ISA, anche se compilato, non è applicato per effetto della presenza della causa di esclusione 7.

Esempio:

Il contribuente esercita nel medesimo periodo d’imposta le seguenti attività d’impresa:

  • Attività prevalente 96.02.01 – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere – modello ISA: AG34U

% ricavi = 60%

  • Attività non prevalente: 96.02.03 – Servizi di manicure e pedicure: % ricavi – modello ISA: AG33U

% ricavi = 40%

Si configura il caso di impresa “Multiattività” (i ricavi dell’attività non prevalente superano il 30% dei ricavi complessivi).

Indica la causa di esclusione 7 “Esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA”.

Compila e presenta il modello ISA AG34U (relativo all’attività prevalente predisponendo il prospetto “Imprese multiattività”) ma NON lo applica per effetto della causa di esclusione.

NON può usufruire dei benefici premiali ISA.

  1. Esercizio di attività d’impresa e di lavoro autonomo. Per una delle due attività non risulta approvato un modello ISA.

Il contribuente può usufruire dei benefici fiscali, se per l’attività per cui è approvato il modello ISA evidenzia un punteggio di affidabilità pari o superiore a 8.

Esempio:

Il contribuente esercita nel medesimo periodo d’imposta le seguenti attività:

  • Attività di lavoro autonomo 74.90.11 – Consulenza agraria fornita da agronomi – modello ISA: AK25U
  • Attività d’impresa 91.04.00 – Attività degli orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali – modello ISA: NON approvato.

Applica il modello ISA AK25U con un punteggio pari a 8.

Può usufruire dei benefici premiali ISA previsti per tale punteggio.

  1. Esercizio di attività d’impresa e di lavoro autonomo. Per entrambe le attività risulta approvato un modello ISA ma per una delle due attività risulta applicabile la causa di esclusione

Il contribuente NON può usufruire dei benefici fiscali poiché, pur essendo approvati i modelli ISA di entrambe le attività, questi non sono applicati ad entrambe le attività.

Esempio:

Il contribuente esercita l’attività d’impresa 68.31.00 – Attività di mediazione immobiliare – modello ISA: AG39U.

In data 01/06/2018 inizia anche l’attività di lavoro autonomo 71.12.30 – Attività tecniche svolte da geometri – modello ISA: AK03U.

Compila e applica il modello ISA: AG39U con un punteggio pari a 8.

Non compila e non presenta il modello ISA AK03U per la causa di esclusione 1 – Inizio attività nel corso del periodo d’imposta.

NON può usufruire dei benefici premiali ISA poiché pur essendo approvati per entrambe le attività i modelli ISA questi non sono applicati ad entrambe le attività.

Silena Stival – Centro Studi CGN