Riforma della crisi d’impresa: una buona partenza per essere preparati ai nuovi obblighi

Le novità in tema di crisi d’impresa richiedono un forte cambiamento di approccio alla gestione aziendale. Proviamo insieme a tracciare i confini della norma e a comprendere come questa impatta nelle nostre organizzazioni.

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017 n. 155, esplica i suoi effetti in due distinti momenti:

  • dal 16 marzo 2019 sono già in vigore, fra le altre, le disposizioni in merito all’obbligo, per le società, di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
  • la restante parte del provvedimento, riguardante anche le modifiche degli istituti del diritto fallimentare, entrerà in vigore a partire dal 15 agosto 2020.

Ratio della norma: il Codice spinge l’emersione anticipata della crisi aziendale, anche nelle sue manifestazioni iniziali, ad opera degli imprenditori/amministratori e degli organi di controllo interno.

Obiettivi:

  • attuare un miglioramento qualitativo nel mercato degli operatori economici, sostenendo quelli che operano in condizioni di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché in equilibrio finanziario;
  • armonizzare le condizioni operative delle imprese in ambito europeo e promuovere la costruzione di un ambiente di impresa che favorisca la concorrenza positiva.

Attenzione: i primi interessati, solo in ordine cronologico, alla riforma della crisi d’impresa, sono gli imprenditori che operano in forma societaria, ma la norma non risparmia gli imprenditori individuali e i professionisti, per i quali, a partire dall’agosto 2020, opera un preciso richiamo ad attivarsi tempestivamente per reagire ai sintomi di una difficoltà aziendale.

Azioni imprenditoriali da realizzare immediatamente

È opportuno che tutte le società, anche a mezzo dei propri professionisti di fiducia, si attivino subito per l’istituzione di quanto previsto dal nuovo art. 2086 cod. civ. e che i soggetti non operanti in forma societaria definiscano le misure più opportune da adottare come reazione ad un potenziale stato di crisi, probabilmente iniziando dall’individuazione di una definizione precisa della parola stessa.

Nel silenzio della norma sul concetto di adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, è importante identificare le direttrici del processo di cambiamento (definizioni del Comitato CILEA).

Concetto di assetto organizzativo:

  • l’insieme delle regole
  • e delle procedure
  • finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti.

Concetto di assetto amministrativo e contabile:

  • la rilevazione contabile
    • completa
    • tempestiva
    • attendibile
  • la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.

Il fine ultimo dell’impostazione di un simile sistema è quello di consentire l’identificazione tempestiva di tutte quelle situazioni che possano comportare il declino o la perdita della continuità aziendale.

Il lavoro da svolgere richiede valutazioni sartoriali, ragion per cui è bene mettersi subito in marcia per arrivare preparati al traguardo del 15 agosto 2020, tenendo presente che la norma sulla crisi d’impresa si basa su concetti civilistici e aziendalistici che nulla hanno a che vedere con la dimensione aziendale e l’adozione di particolari regimi fiscali.

Mariangela Moretto – Centro Studi CGN